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FISCALE > TRUST
8 - Residenza del trust e convenzioni contro le doppie imposizioni
La seconda delle questioni sopra rilevate attiene la collocazione territoriale del trust e le conseguenze in termini di trattamento tributario.
Certamente, con riferimento ai trusts “interni”, ove oggetto del negozio fiduciario sono patrimoni stanziati in Italia e le persone fisiche coinvolte nei vari ruoli sono normalmente italiane, non si pongono particolari problemi di residenza dell’entità, atteso il verosimile rispetto del requisito di cui al comma 3 dell’art. 73 del TUIR.
In tali ipotesi, soprattutto, potrà essere riscontrato in Italia l’oggetto principale dell’ente per la maggior parte del periodo d’imposta.
Di solito, infatti, l’unico elemento di estraneità all’ordinamento è la legge regolatrice del negozio.
Viceversa, per i trusts “esterni” da considerarsi non residenti, dovranno essere sottoposti a tassazione i singoli redditi prodotti in Italia.
Si tratta, principalmente, di redditi di natura fondiaria scaturenti da immobili ubicati nel territorio dello Stato.
Deve tenersi presente, in ogni caso, che si avrà verosimilmente una forma di attenuazione della tassazione, o l’assegnazione di crediti d’imposta, in virtù delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni che dovessero intercorrere fra l’Italia e lo Stato estero di residenza del trust.
Nonostante, infatti, non vi sia, nel Modello di Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni una espressa definizione di trust, assente anche nelle linee guida fornite dall’OCSE, la dottrina tende ad interpretare estensivamente l’art. 3 del Modello di Convenzione, ove si legge che “ai fini della presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione:
a) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le società ed ogni altra associazione di persone”.
Benché nei Paesi di common law il trust non sia soggetto di diritto tributario, essendolo invece il trustee o il body of trustees, sembra che il termine “persona” utilizzato nella norma poc’anzi riportata possa essere interpretato estensivamente, sino a ricomprendervi la figura del trust come recepita nei Paesi di civil law.
E’stato affermato , infatti, che l’apparente discrasia del mancato riconoscimento della soggettività fiscale nei Paesi anglosassoni “appare superabile attraverso una interpretazione estensiva della disposizione in esame, leggendo nella definizione convenzionale di persona un’elencazione non tassativa, ovvero non esaustiva di tutta la fenomenologia dei soggetti giuridici che possono godere delle disposizioni convenzionali. Tale approccio è confortato dal Commentario al Modello OCSE ove si legge <<the definition of the term “person” given in the sub-paragraph a) is not exhaustive and should be read as indicating that the term is “person” is used in a very wide sense>>”.
Tale valutazione è confermata dall’espressa previsione recata dall’art. 3, comma 1, lett. a), della Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore dal 1981 fra il nostro Paese e gli Stati Uniti, il quale esplicitamente afferma essere inclusi i trusts fra le persons cui si applicano le disposizioni dell’accordo.
9 - Conferimenti di beni al trust
Sempre dal punto di vista reddituale, è, altresì, interessante analizzare brevemente quali possano essere le conseguenze del conferimento in un trust di beni da parte di un soggetto residente in Italia.
Parrebbe, in astratto, che tale fattispecie generi materia imponibile, non in capo al trust, ma in capo al beneficiario.
Il conferimento in società, difatti, è generalmente considerato dalla normativa fiscale come circostanza che determina il realizzo dei plusvalori latenti, ai sensi dell’art. 9, comma 2, del TUIR.
Nondimeno, è espresso il riferimento della norma ai conferimenti a titolo oneroso: il comma 5 del predetto articolo estende l’efficacia delle disposizioni in materia di cessioni a titolo oneroso ai conferimenti in società (e, benché non chiaramente indicato dalla norma, anche in altri enti).
Ne consegue, pertanto, che in assenza di corrispettivo viene a mancare un elemento necessario della fattispecie e può ritenersi esclusa la tassazione diretta .
10 - Trattamento fiscale dei proventi da gestione
L’altra faccia della medaglia concerne il trattamento dei proventi della gestione trasferiti ad un beneficiario persona fisica residente.
Fatto salvo quanto già detto in ordine ai casi di distribuzione automatica ed immediata, laddove i proventi vengano liquidati a seguito di atti di assegnazione periodica, si pone il problema di come inquadrarli nelle diverse categorie reddituali.
Innanzitutto, può dirsi che attribuzioni periodiche aventi carattere di rendita possono essere inquadrate fra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 50 del TUIR (rientrano in questa categoria, in particolare, le borse di studio, le erogazioni liberali e le rendite vitalizie ed a tempo determinato costituite a titolo oneroso e diverse da quelle aventi funzione previdenziale).
Nondimeno “la norma in questione prevede che le somme erogate debbano avere il carattere della periodicità; la mancanza di tale requisito, quindi, non renderebbe applicabile la norma permettendo solo alle erogazioni discrezionali del trustee di non configurare in capo ai beneficiari alcuna fattispecie reddituale” .
L’indicata ipotesi di assimilazione a proventi tassabili pone però il problema della doppia imposizione.
Come detto, infatti, il trust è in linea di principio soggetto ad IRES e, pertanto, i proventi della gestione patrimoniale hanno già scontato imposizione.
La successiva imposizione a titolo di IRPEF (rectius IRE) in capo al percipiente l’erogazione dell’ente pare rappresentare una forma di duplicazione dell’onere fiscale.
D’altronde, non sembra di immediata applicazione l’art. 163 del TUIR, il quale recita “la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”.
Non si è, infatti, in presenza di duplice applicazione della stessa imposta, trattandosi nell’un caso di imposta sul reddito delle società e nell’altro sul reddito delle persone fisiche.
Manca, per contro, una forma di ristoro avverso siffatta doppia imposizione, non essendo previsto dall’ordinamento un credito fiscale simile a quello di cui all’art. 15 del TUIR concesso a fronte dei tributi pagati all’estero o altre tecniche di sollievo quali, per esempio, quelle adottate in materia di dividendi .
Potrebbe, alla luce di tali circostanze, sostenersi allora l’esenzione dei proventi assegnati al beneficiario.
Di più arduo inquadramento è configurare il trattamento tributario di distribuzioni di proventi di natura finanziaria.
Con riferimento a tali fattispecie, duplice deve essere il punto di vista dell’interprete: è necessario verificare il regime al quale sottoporre i dividendi distribuiti dalla società, soggetto IRES, partecipata dal trust ed, in seguito, il regime cui sottoporre i proventi poi assegnati al beneficiario.
Ancora una volta sarà necessario effettuare almeno due macro-distinzioni, individuando trusts pieni, in cui vi è ampia segregazione dei beni, e trusts trasparenti, nudi o vincolati, in cui l’atto istitutivo attribuisce diritti immediati ai beneficiari sulle somme derivanti dalla gestione o sui relativi beni o limita l’autonomia del trustee.
Con riferimento alla prima situazione, potrà dirsi che il trust si configura quale soggetto di diritto autonomo rispetto ai beneficiari e, quindi, tale andrà considerato anche dal punto di vista dell’imposizione sui dividendi.
Si avrà, perciò, l’applicazione del nuovo regime esentivo dei dividendi (art. 89 del nuovo TUIR).
I suddetti utili, infatti, avranno già scontato imposizione in capo alla società che li ha prodotti.
Relativamente alla seconda tipologia di trusts, come detto privi della soggettività tributaria, l’ente non potrà che essere ritenuto schermo trasparente fra la società ed il socio effettivo, ovverosia il beneficiario del trust.
Deve, peraltro, considerarsi che la necessità di conoscere da parte dell’erogante il compenso, le caratteristiche soggettive del percipiente, ai fini della corretta implementazione degli oneri fiscali, imporrebbe al trust la comunicazione dell’identità dei beneficiari.
Posto che l’anonimato dei beneficiari nei confronti dei terzi è una delle ragioni che spingono alla costituzione di un ente di tal fatta, i relativi adempimenti possono avvenire, secondo la dottrina, con le seguenti modalità : “la società fiduciaria raccoglie dai beneficiari e conserva in appositi dossier le dichiarazioni e la documentazione necessaria per definire lo <<status>> fiscale di ciascuno di essi. Questo status fiscale viene quindi comunicato da parte del trustee in maniera aggregata e per tipologie alla società emittente, senza peraltro dare evidenza delle generalità dei beneficiari, che rimangono così riservate”.
Prosegue, l’Autore, rilevando come “nei casi in cui non sia prevista una tassazione a titolo d’imposta del 12,50 per cento ai sensi dell’art. 27, comma 1, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sia la società emittente sia la società fiduciaria trustee compilano e rilasciano le apposite certificazioni previste dall’art. 4, commi 6 ter e 6 quater del DPR 22 luglio 1998, n. 322, la prima a nome del trust, la seconda a nome dei singoli beneficiari”.