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Consolidato nazionale e trasparenza fiscale

FISCALE > SISTEMA FISCALE


CONSOLIDATO NAZIONALE


L'art. che disciplina il consolidato fiscale è il 117 D.M. del 09/06/2004 e il C.M. 53 del 20/12/2004
Sono ammessi alla redazione del consolidato Nazionale le società di capitali ed enti residenti fra i quali sussiste un rapporto di controllo.
Le società ed enti non residenti sono ammesse sole in qualità di controllanti, residenti in stati con cui vige accordo per evitare doppia imposizione e con stabile organizzazione in Italia cui sono effettivamente connesse le partecipazioni.
L' art. 120 disciplina le condizioni per l'esercizio dell' opzione:
- La controllante deve partecipare al capitale (direttamente o indirettamente) per una percentuale superiore al 50%.
- La controllante deve partecipare all' utile di bilancio (direttamente o indirettamente) per una percentuale superiore al 50%.
- Tutti i soggetti partecipanti alla tassazione devono essere soggetti all’IRES.
- Sono escluse le società che fruiscono di una riduzione dell’aliquota dell’IRES.
- Sono escluse le società che versano in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa.
- I suddetti requisiti devono sussistere sin dall' inizio di ogni esercizio relativamente al quale la controllante e la controllata si avvalgono dell'opzione in argomento.

Permanendo i suddetti requisiti l' opzione ha durata per tre esercizi sociali ed è irrevocabile (art.117)
La Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’esercizio dell’opzione deve essere fatta entro il 6° mese dal primo esercizio.
Sussiste l'automatica elezione del domicilio da parte della controllata presso il soggetto controllante.
Ciascuna entità legale può esercitare l’opzione solo in qualità di controllante o solo in qualità di controllata.
Gli effetti dell' esercizio dell' opzione in capo alla controllante:

- determinazione di un reddito complessivo globale pari alla somma algebrica degli imponibili delle singole società consolidate a prescindere dalle singole quote di partecipazione riferibili al soggetto controlllante;
- riporto a nuovo dell' eventuale perdita risultante dalla somma algebrica degli imponibili;
- liquidazione dell' unica imposta dovuta o dell' unica eccedenza rimborsabile o riportabile a nuovo;
- elimina la necessità di ricorrere ad operazioni al limite dell’elusione per compensare i risultati positivi e negativi delle diverse società del gruppo;
- esenzione dei dividendi. Esclusione dei dividendi infragruppo dalla formazione del reddito complessivo.

Le perdite fiscali relative agli esercizi anteriori all' inizio della tassazione di gruppo possono essere utilizzate solo dalle società cui si riferiscono.
Le eccedenze di imposta riportate a nuovo relative agli stessi esercizi possono essere utilizzate dalla controllante o alternativamente dalla società cui competono.
Gli obblighi di versamento a saldo ed in acconto competono esclusivamente alla controllante che è altresì tenuta alla presentazione della dichiarazione dei redditi del gruppo. Restano fermi gli obblighi dichiarativi in capo a ciascuna società consolidata.

Con il consolidato fiscale si possono effettuaretrasferimenti di beni diversi da quelli che producono ricavi e dalle partecipazioni PEX (participation exemption) in regime di neutralità fiscale su opzione congiunta della società cedente e cessionaria.



TRASPARENZA FISCALE

Per trasparenza fiscale si intende quel regime di tassazione dei redditi per mezzo del quale il soggetto possessore dei redditi diventa trasparente ( ossia su di lui non sorgono obbligazioni tributarie ) per il Fisco.

Requisito soggettivo:
-partecipata e partecipanti possono essere società di capitali, cooperative e società di mutua assicurazione;
-tutte devono necessariamente aderire al regime (all in all out)

Requisito oggettivo:
-le partecipanti devono possedere direttamente una quota compresa tra il 10% e il 50% di partecipazione agli utili e di diritti di voto in assemblea ordinaria.

Requisito territoriale:
-partecipata residente;
-partecipanti anche non residenti a patto che vi sia obbligo di ritenuta sugli utili distribuiti

Tali requisiti devono sussistere ininterrottamente per tutta la durata dell' opzione.

Opzione irrevocabile esercitata da tutte le società partecipanti e comunicata all'amministrazione ad opera della partecipata.
L'opzione per la tassazione "trasparente" ha durata pari a tre esercizi sociali della società partecipata e deve essere esercitata entro il termine dei primi dei tre esercizi suddetti.

Cause di esclusione:
- i soci fruiscono di aliquota IRES ridotta;
- la partecipata ha esercitato l'opzione per il consolidato nazionale o mondiale;
- la partecipata è assoggettata a procedure concorsuali.

L'imponibile fiscale della partecipata è imputato pro rata a ciascun socio nel periodo di imposta in corso alla data di chiusura dell'esercizio della partecipata: contestuale aumento del costo fiscale della partecipazione.

La perdita fiscale della partecipata durante l'opzione è imputata pro rata a ciascun socio entro il limite della propria quota di Patrimonio netto (l'eccedenza resta alla partecipata):contestuale diminuzione del costo fiscale della partecipazione.

Le perdite fiscali pregresse ante-opzione della partecipata sono utilizzabili unicamente in compensazione con il reddito della stessa.
Le perdite fiscali pregresse ante-opzione delle partecipanti sono utilizzabili in compensazione con il relativo reddito, comprensivo della quota imputata per trasparenza.

Alle distribuzioni di riserve di utili formatesi ante-trasparenza viene applicata l'ordinaria tassazione in capo ai soci.
Le distribuzioni di riserve di utili formatesi durante la trasparenza invece non è assoggettata a tassazione ma a riduzione del costo fiscale della partecipazione, anche se il dividendo è maggiore dell'imponibile e vengono erogate dopo la cessazione dell' opzione.

Si presumono distribuiti prima gli utili formati in vigenza del regime di trasparenza.
In caso di copertura delle perdite si presumono utilizzate le riserve di utili formate in vigenza del regime di trasparenza.

Applicabilità a s.r.l. e cooperative:
Condizioni per poter esercitare l'opzione per la Trasparenza
La Srl deve essere partecipata da massimo 10 soci persone fisiche al 1° gennaio, e tali devono rimanere per tutto il triennio di validita' dell'opzione. Non ha importanza la caratura che hanno i soci nella societa' ne' se i soci muteranno.
Inoltre la societa' deve avere ricavi minori di minori di 5.164.569 euro.
Formalita'
Tutti i soci devono inviare una raccomandata alla societa' esprimendo parere favorevole all'adozione del regime della Trasparenza fiscale.


Il regime della trasparenza conviene quanto minore e' l'utile della societa' e quanto minore e' il reddito extrasocietario dei soci: in tal caso in fatti si sostituisce l'aliquota Ires con l'aliquota personale Irpef del realizzando un risparmio d'imposta.
Se invece la situazione dei soci comprende altri redditi e l'utile della societa' e' alto, conviene NON optare per la Trasparenza: infatti l'aliquota Irpef su alti redditi supera l'Ires.














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