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FISCALE > TRUST
3 - Trust e diritto societario
Il trust è istituto potenzialmente utilizzabile anche in ambito societario.
Esso, infatti, è apparso una valida alternativa ai patti di sindacato, nonché utile strumento per la raccolta nel mercato di capitali di rischio e lo svolgimento di iniziative economiche comuni.
L’esperienza statunitense conferma il successo dell’impiego del trust nelle operazioni dirette al consolidamento di posizioni di controllo sulle società per azioni.
In particolare, mediante l’effettivo trasferimento della titolarità reale delle azioni, ne consegue l’efficacia reale dell’accordo sotteso al trust, nel senso di renderlo immune dalla sopravvenuta volontà contraria del socio azionista e coercibile anche da parte di terzi interessati a dare attuazione al contenuto del patto parasociale.
Tuttavia, in ambito italiano, l’istituto non è ancora molto utilizzato.
4 - Spunti giurisprudenziali
Le pronunce giurisprudenziali in materia di trust possono essere suddivise in tre gruppi.
Il primo comprende le sentenze anteriori alla ratifica in Italia della Convenzione dell’Aja ; il secondo comprende le decisioni successive a tale data, che concernono fattispecie di trust munite di oggettivi elementi di internazionalità al di fuori della legge regolatrice del trust; il terzo gruppo, infine, comprende le pronunce successive alla ratifica della Convenzione dell’Aja che concernono ipotesi di trust interni.
Queste ultime sono, a loro volta suddivisibili in due sottogruppi: le pronunce contrarie all’ammissibilità del trust interno e quelle favorevoli.
Dall’analisi della giurisprudenza anteriore alla ratifica della Convenzione dell’Aja emerge una generale chiusura del nostro ordinamento nei confronti dell’istituto. In particolare, la giurisprudenza afferma l’invalidità del trust. Tuttavia, in una datata sentenza di merito , il Tribunale, in applicazione del principio per cui utile per inutile non vitiatur e del principio del favor testamenti, decide di riconoscere efficacia alla disposizione istitutiva del trust e di individuare nel soggetto beneficiario il proprietario dei beni.
Si aggiunge, peraltro, che, anteriormente alla ratifica della Convenzione dell’Aja e prima dell’entrata in vigore della legge n. 218/1995, di riforma del diritto internazionale privato, il nostro Paese era molto chiuso verso gli ordinamenti stranieri e, di conseguenza, verso istituti provenienti dagli stessi.
Pertanto, si era estremamente diffidenti nei confronti di tutto ciò che era “oltre confine”.
Successivamente alla ratifica della Convenzione dell’Aja, la giurisprudenza progressivamente entra nel merito della qualificazione giuridica dell’istituto del trust alla luce della Convenzione stessa .
In questa fase le sentenze concernono tutti casi in cui sussistono i c.d. elementi di estraneità, quindi il giudice italiano deve, in primis, valutare se sussiste o meno la giurisdizione, in secondo luogo identificare la legge applicabile sulla base appunto della Convenzione.
Per quanto riguarda, invece, i c.d. trust interni, vi sono state numerosissime pronunce in materia .
Elemento comune a tutte le pronunce relative ai trust interni, è l’individuazione negli artt. 2740 e 2643 ss c.c. delle norme di riferimento per valutare la legittimità del trust.
A parte due decisioni isolate , tutte le altre condividono l’orientamento interpretativo favorevole all’ammissione del principio dell’unità inviolabile del patrimonio e alla apertura del sistema della trascrizione.
Tale indirizzo emerge inequivocabilmente da alcune sentenze che, testualmente, affermano “un conflitto tra il principio della responsabilità patrimoniale del debitore con tutti i suoi beni e la segregazione in cui si sostanzia il trust non configge con i principi inderogabili di ordine pubblico” né “l’unitarietà della garanzia patrimoniale di cui all’art. 2740 c.c. può valere come dogma sacro ed intangibile del nostro ordinamento” .
In ogni caso, la giurisprudenza è pressoché unanime a negare che l’art. 2740 c.c. osti all’ammissibilità del trust nell’ordinamento italiano, sul presupposto che la separazione patrimoniale attuata con il trust trova la sua fonte legale nella legge di ratifica della Convenzione dell’Aja.
Con riferimento, invece, agli artt. 2643 e ss. c.c. la giurisprudenza condivide l’orientamento favorevole al superamento del limite al riconoscimento del trust in Italia, che si ritiene imposto dal principio di tipicità della trascrizione.
Per analogia, la giurisprudenza afferma, altresì, che il principio di tipicità della trascrizione vada riferito non già agli atti soggetti a trascrizione ai sensi dell’art. 2643 e ss. c.c., bensì agli effetti di tali atti.
In tale ottica, alcune sentenze giungono al riconoscimento del trust ed alla affermazione della trascrivibilità dello stesso sulla base dell’argomentazione che gli effetti prodotti dall’atto di costituzione di trust sono analoghi a quelli propri degli atti per i quali è espressamente prevista la trascrizione, quale, ad esempio, l’atto di costituzione del fondo patrimoniale .