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Estinzione della snc e della sas

ECONOMIA > SOCIETA' > Liquidazione e Scioglimento


L’estinzione della società in nome collettivo e in accomandita semplice può essere determinata dal verificarsi di una causa di scioglimento fra le seguenti:
- decorso del termine,
- conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità di conseguirlo,
- volontà dei soci
- altre cause di scioglimento previste dal contratto sociale
- sopravvenuta mancanza della pluralità dei soci (o di soci accomandatari/accomandanti), qualora nel termine di sei mesi non venga reintegrata - provvedimento dell’autorità governativa nei casi prescritti dalla legge (liquidazione coatta amministrativa)
- dichiarazione di fallimento

Tali cause di scioglimento operano di diritto.

In seguito al verificarsi di una di tali cause, gli amministratori
- conservano esclusivamente il potere di amministrazione in merito agli affari urgenti,
- convocano l’assemblea al fine di nominare i liquidatori, tranne se già nominati nell’atto costitutivo.

Liquidazione

I liquidatori
- vengono nominati con voto dei soci all’unanimità e, in caso di disaccordo, con decreto del presidente del Tribunale;
- devono iscrivere, presso il Registro delle Imprese, la nomina con l’indicazione dei poteri loro spettanti e le eventuali modifiche;
- ricevono dagli amministratori i libri sociali, la situazione contabile alla data di scioglimento e la relazione in merito alla gestione intercorsa dall’ultimo bilancio, redigendo apposito verbale;
- redigono il bilancio annuale, che sottopongono all'approvazione dell'Assemblea, allegandovi una relazione su andamento, prospettive e criteri per la realizzazione della liquidazione.

Successivamente al pagamento dei creditori sociali i liquidatori procedono alla ripartizione dell’attivo residuo tra i soci, predisponendo un bilancio finale di liquidazione con indicazione della parte spettante a ciascun socio (piano di riparto).

Approvati (espressamente o tacitamente) il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il bilancio finale di liquidazione ed il piano di riparto si intendono approvati se
- comunicati a tutti i soci tramite raccomandata, non vengono impugnati nel termine di due mesi (approvazione tacita);
- espressamente approvati con il cosiddetto atto di manleva (approvazione espressa).

Il bilancio, sottoscritto dai liquidatori, corredato dalla relazione dei sindaci e dell’organo deputato alla revisione contabile, viene depositato presso il Registro delle Imprese.

Infine, in base all’art. 2495 c.c., i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle Imprese.

In ogni momento la società, con deliberazione dell’assemblea adottata con le maggioranze previste in tema di modifica dell’atto costitutivo o dello statuto, può deliberare la revoca dello stato di liquidazione, naturalmente previa eliminazione della causa di scioglimento ed in armonia al disposto dell’art. 2436 c.c. Tale deliberà è soggetta alle stesse forme previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto e gli effetti di tale revoca possono prodursi, dopo sessanta giorni dalla iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, solo col consenso preventivo dei creditori sociali ed il pagamento integrale di quei creditori i quali abbiano negato il consenso; nello stesso termine ciascun
creditore anteriore all’iscrizione ha facoltà di proporre impugnazione ed il Tribunale, nel caso in cui ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o quando la società non abbia prestato idonea garanzia può disporre che la revoca abbia luogo ugualmente nonostante l’opposizione.

Scioglimento senza liquidazione

E' possibile omettere la fase della liquidazione qualora la società non abbia debiti e crediti (crediti IVA, autoveicoli o immobili intestati, rapporti pendenti).
Nell'atto di scioglimento della società, predisposto dal notaio occorrerà indicare la persona (tra i soci) che per dieci anni conserverà i documenti e i libri della società

Atto di scioglimento dal notaio


Documenti da produrre per lo scioglimento di una società in nome collettivo o in accomandita semplice
- fotocopia di un documento di identità, con l'indicazione dell'attuale residenza e della professione - fotocopia del codice fiscale
- originale della procura speciale (se qualche socio non interviene personalmente all'atto) o copia autentica della procura generale
- (per gli extracomunitari) copia del permesso di soggiorno
- visura del registro imprese
- patti sociali aggiornati
- codice fiscale e, se diversa, partita IVA
- (per scioglimento con liquidazione) generalità del liquidatore e poteri da conferire allo stesso
- (per scioglimento senza liquidazione) dati anagrafici della persona (tra i soci) che per dieci anni conserverà i documenti e i libri della società

L'atto di scioglimento viene redatto dal notaio, che provvede:
- alla registrazione dell'atto
- all'iscrizione dell'atto nel registro delle imprese
- (se la società si è chiusa senza la nomina di liquidatore) alla cancellazione della società dal registro delle imprese

Chiusura della P. Iva e cancellazione dal Registro delle Imprese con Comunicazione Unica.

Dal 19 febbraio 2008 è partita la fase sperimentale della Comunicazione Unica, , la nuova procedura telematica che consente, con un’unica operazione effettuata all’ ufficio Registro Imprese della Camera di commercio, di presentare tutti gli adempimenti per il Registro Imprese, Inps, Inail previsti al momento della costituzione, modifica e chiusura di un’impresa.

La fase sperimentale è articolata in due fasi:
- Prima fase: le Comunicazioni Uniche potranno essere effettuate inizialmente solo:
- su 10 province pilota (Torino, Venezia, Padova, Prato, Pescara, Ravenna, Milano, Napoli, Cagliari e Taranto);
- da alcuni soggetti (imprese, associazioni e professionisti) che le Camere pilota coinvolgeranno e formeranno nella nuova procedura;

- Seconda fase: previa verifica tra gli enti coinvolti, la sperimentazione verrà estesa gradualmente a tutto il territorio nazionale e a tutti i soggetti.
A regime anche per l'INAIL e l'INPS, la procedura varrà non solo per l'avvio, ma anche per comunicare variazioni e cessazioni dell'impresa.

Per utilizzare la Comunicazione Unica, l'utente deve procurarsi:
- la firma digitale (da richiedere alla Propria Camera di Commercio), per firmare la pratica di Comunicazione Unica con lo stesso valore legale della firma autografa;
- le credenziali per Telemaco, per spedire la propria pratica al Registro delle Imprese.

Per le credenziali Telemaco si può fare richiesta:
- tramite convenzione per Ordini Professionali o Associazioni di Categoria (vedere il sito InfoCamere www.infocamere.it nella sezione “Banche Dati”);
- tramite registrazione diretta sul sito del Registro Imprese e costituzione on-line di un fondo da alimentare con carta di credito o altri sistemi bancari, da utilizzare per il versamento di diritti e imposte (vedere il sito www.registroimprese.camcom.it).

Nell'ipotesi di cessazione attività con il mantenimento dell’iscrizione della società nel Registro delle Imprese (nel caso in cui, ad esempio, sia in atto un processo di liquidazione) è necessario:
- (se si vuole cessare l’attività economica a fini IVA) compilare la modulistica informatica dell’Agenzia delle Entrate e allegare la pratica nell’applicativo ComUnica;
- (obbligatorio) compilare la modulistica informatica del Registro delle Imprese con FedraPlus, o programmi compatibili, e allegare la pratica nell’applicativo ComUnica.

Nell'applicativo ComUnica sarà opportuno indicare "Cessazione"

Nell'ipotesi di cessazione attività con cancellazione dal Registro delle Imprese è necessario:
- (se si vuole cessare l’attività economica a fini IVA) compilare la modulistica informatica dell’Agenzia delle Entrate per la cessazione della partita IVA e allegare la pratica nell’applicativo ComUnica;
- (obbligatorio) compilare la modulistica informatica del Registro delle Imprese con FedraPlus, o programmi compatibili, e allegare la pratica nell’applicativo ComUnica.

Nell'applicativo ComUnica sarà opportuno indicare "Cancellazione dal RI"

Dal sito del Registro delle imprese è possibile scaricare:

Guida operativa alla Comunicazione Unica

Fedra Plus v.6
Per compilare le pratiche per il Registro delle Imprese

I modelli AA7 e AA9
Per compilare i modelli per l’Agenzia delle Entrate

Software ComUnica

Costi, Diritti e Modalità di pagamento per scioglimento, liquidazione e cancellazione dal Registro Imprese delle Società di persone

- Iscrizione atto di scioglimento e messa in liquidazione con nomina del liquidatore
- Iscrizione atto di scioglimento senza liquidazione e contestuale richiesta di cancellazione
- Istanza di cancellazione
- Modulo S3

DIRITTI DI SEGRETERIA
120,00 Euro su supporto informatico digitale
90,00 Euro modalità telematica

BOLLI
Imposta di bollo

Cessazione INAIL e INPS

Non essendo possibile, nella fase iniziale della sperimentazione della Comunicazione Unica (dal 19 febbraio 2008 fino al 20 agosto 2008), comunicare la chiusura di un’impresa agli enti INPS ed INAIL con l’applicativo ComUnica, occorrerà attenersi alle consuete modalità che
prevedono l’invio di distinte comunicazioni ai singoli enti interessati.



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