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Ferie

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Il Dlgs 66/2003, così come modificato dal Dlgs 213/2004, stabilisce che ogni lavoratore ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane e non sostituibile dalla relativa indennità, salvo il caso di cessazione del rapporto di lavoro.


Il periodo feriale è irrinunciabile, in dettaglio ecco le modalità previste dai contratti:

Dirigenti:

sono gli unici lavoratori dipendenti che possono rinunciare volontariamente alle ferie, in quanto dispongono di un’ampia autonomia di cui dispongono per organizzare il loro lavoro. E’ la stessa giurisprudenza a non ritenere applicabile il principio dell’irrinunciabiità delle ferie ai “quei dipendenti che esercitano attività di coordinamento generale dell’amministrazione aziendale con ampia autonomia nei confronti dello stesso imprenditore e che assumono una posizione di preminenza gerarchica sul personale dipendente” (Cassazione civile n. 4192/88).

Effettivo godimento:

la giurisprudenza dà prevalenza al principio dell’irrinunciabilità e dell’effettiva fruizione delle ferie, rispetto al potere del datore di lavoro del bilanciamento delle esigenze aziendali con quelle del dipendente. Questo potere non può essere esercitato senza tenere conto della finalità cui è preordinato l’istituto, e cioè la funzione reintegratrice delle energie lavorative.

Ne consegue la non monetizzazione delle ferie, dal momento che l’articolo 36 comma 3 Costituzione, si traduce nell’obbligo di effettiva fruizione delle stesse, anche nell’interesse del datore di lavoro, affinché avvenga l’effettiva ripresa e il rafforzamento delle energie lavorative del dipendente. (Cassazione civile 21 febbraio 2001, n. 2569).

Le novità:

Il Dlgs 66/2003, come modificato dal Dlgs 213/2004, dispone che il periodo minimo quadrisettimanale deve essere fruito, per un massimo di due settimane, entro i diciotto mesi successivi alla sua maturazione, ferma restando la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire condizioni di miglior favore.

Le due settimane da fruire nell’anno di maturazione devono essere obbligatoriamente consecutive se lo richiede il lavoratore, e il datore di lavoro, dietro questa richiesta, deve obbligatoriamente concederle. Viene comunque mantenuta una continuità con la disciplina precedente, come dimostra anche il riferimento all’articolo 2109 del Codice civile, laddove si parla di periodo possibilmente consecutivo, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del lavoratore.

Periodo di riferimento:

s’intende il periodo di dodici mesi che si conclude; per i lavoratori in forza al 1º settembre 2004, il 31 agosto 2005, mentre per i lavoratori assunti dopo questa data il periodo annuale decorre dalla data di assunzione.

Soggetti:

la nuova disciplina delle ferie ha portata generale, viene fissato per tutti i lavoratori un periodo minimo di quattro settimane che non può essere ridotto; la contrattazione collettiva può stabilire condizioni di maggior favore per il lavoratore, che non vuol dire necessariamente avere a disposizione più giorni feriali, ma può significare anche avere delle agevolazioni nella fruizione degli stessi: ad esempio dando la possibilità al prestatore di lavoro di determinare il periodo in cui decida di avvalersi delle ferie.

Scopo della disciplina:

la nuova disciplina propone un modello rafforzato rispetto alla precedente, le ferie vanno quindi effettivamente godute e non possono essere sostituite da un indennizzo economico, tranne il caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto in anticipo, ovvero nel caso in cui il lavoratore rassegni le dimissioni o venga licenziato.

Sanzioni:

il Dlgs 213/2004 ha introdotto specifiche sanzioni amministrative per i comportamenti omissivi del datore di lavoro: queste vanno da 130 a 780 euro per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.



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