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Garanzia e tassi

ECONOMIA > MUTUO


LA GARANZIA

La garanzia ha lo scopo di rafforzare la posizione del creditore in ordine all'adempimento dell'obbligazione da parte del debitore. A questo proposito si parla di:

garanzia generica con riferimento ai poteri che tutti i creditori hanno di soddisfare le proprie ragioni, mediante esecuzione forzata su tutti i beni del debitore a parità di condizione;
garanzia personale come il Mandato di credito. la Fideiussione e l'Avallo con le quali i soggetti che le sottoscrivono si impegnano ad adempiere in luogo ed in concorso con il debitore principale; con la possibilità per il creditore, in caso di inadempimento, di soddisfarsi anche sopra il loro patrimonio personale;
garanzia reale come il pegno, l'ipoteca ed il privilegio con le quali vengono costituiti a garanzia specifici beni vincolati a favore del creditore in forma preferenziale escludendoli da eventuali azioni da parte di altri creditori.
Analizziamo alcuni tipi di garanzie accessorie che le istituzioni finanziarie chiedono per ampliare la loro tutela al credito erogato:

La
fideiussione è l'atto con il quale un soggetto, il fideiussore, si impegna personalmente verso il creditore garantendo l'adempimento di una obbligazione altrui. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza. La fideiussione può essere prestata per una obbligazione condizionale o futura, in quest'ultimo caso deve essere previsto l'importo massimo della garanzia. (ved. Cod. Civ. 1936- 1957)


L'
avallo è una dichiarazione cambiaria con la quale un soggetto, detto avallante, garantisce il pagamento del titolo cambiario da parte di uno degli obbligati. L'avallante assume un obbligo solidale, il creditore può quindi riscuotere il pagamento indifferentemente dall' avallato o all'avallante. Come ogni altro impegno cambiario, l'avallo è un'obbligazione legata al titolo su cui è apposto e quindi il possessore del titolo può agire contro l'avallante con l'azione cambiaria senza fare riferimento al rapporto fondamentale (ved. Legge Cambiaria art. 35-37).


Il
pegno è un atto volontario con il quale si garantisce l'adempimento di una obbligazione, si concretizza con la consegna della "cosa" al creditore od ad un terzo, designato dalle parti, che la prende in custodia. Oggetto del pegno possono essere cose mobili, crediti o diritti mobiliari. Con il pegno, il creditore ha diritto al possesso del bene con il conseguente dovere di custodia, ha però l'obbligo di non usare o disporre della cosa e deve restituirlo quando il credito è stato interamente pagato. (Ved. Cod.Civ. 2784 - 2807).


L'
ipoteca attribuisce al creditore il diritto, anche nei confronti di un eventuale terzo acquirente di espropriare, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall'espropriazione. (Ved. Cod.Civ. 2808-2898).
L'ipoteca può avere per oggetto i beni del debitore o di un terzo e si costituisce mediante iscrizione nei registri immobiliari.

L'ipoteca può essere:

-Legale, quando deriva da un diritto acquisito da chi vende per l'adempimento degli obblighi assunti dal compratore, dai coeredi per il pagamento di conguagli sopra gli immobili loro assegnati; nonché lo Stato sopra i beni dell'imputato e della persona civilmente responsabile in base alle disposizioni del Codice Penale.
-Giudiziaria, possibile dopo una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di altra obbligazione.
-Volontaria, quando è concessa per dichiarazione unilaterale con atto pubblico o con scrittura privata; iscritta su beni specificatamente indicati e per una somma determinata in denaro. Si chiama di 1° grado l'ipoteca in essere iscritta per prima, le successive assumono gradi diversi in base alla loro data di iscrizione.
Si può iscrivere ipoteca su:

Beni immobili (con le loro pertinenze);
Usufrutto dei beni stessi;
Diritto di superficie (concessione a costruire su terreno di proprietà) e diritto di enfiteusi (contratto con il quale contro pagamento di un canone l'enfiteuta acquista gli stessi diritti del proprietario di un terreno);
Le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli
L'ipoteca che garantisce un mutuo rimane in vita per la durata di venti anni e può essere prorogata di altri venti, su iniziativa dell'Ente erogatore, in caso di mutui di durata superiore. In caso di mutui di durata inferiore a tale periodo o in caso di estinzione anticipata la sua cancellazione richiede oltre all'assenso dell'Ente erogatore anche un atto notarile il cui costo non è del tutto trascurabile.

Il
privilegio è la priorità che la legge accorda ad alcuni diritti di credito in considerazione della loro causa o natura. Il creditore munito di privilegio resta avvantaggiato nei confronti degli altri creditori in sede di riparto del ricavato dell'espropriazione forzata individuale o concorsuale dei beni del comune debitore.

Il privilegio può essere:

-Legale, quando è previsto dalla legge nei vari casi;
-Convenzionale, quando la costituzione è subordinata alla volontà delle parti. Anche in tale ipotesi è però sempre la legge a concedere la garanzia: tuttavia l'accordo delle parti è richiesto come condizione per la sua esistenza.
-Generale, quando insiste su tutti i beni mobili del debitore
-Speciale quando grava su determinati beni del debitore che possono essere sia mobili che immobili.
Agli effetti del privilegio non conta l'anteriorità cronologica di un diritto di credito rispetto agli altri; ciò che ha rilievo è solo la causa del credito, per cui un credito posteriore ben può essere preferito ad uno anteriore, di fatto è la legge che fissa minutamente l'ordine di priorità (ved. Cod.Civ. 2745- 2783).

I TASSI

L'interesse è il compenso che si paga per il prestito di un capitale, in misura percentuale e generalmente riferito all'anno. Stiamo quindi parlando di uno degli elementi più importanti da considerare prima di scegliere il tipo di mutuo.
Il tasso di interesse di un finanziamento può essere:

Fisso: quando viene stabilito che il tasso di interesse sarà uguale per tutta la durata del finanziamento. E' opportuno scegliere il tasso fisso quando:

Il valore del tasso fisso è sufficientemente vicino ai tassi variabili;
Si desiderano importi di rata uguali per tutta la durata e conoscendo quindi esattamente l'ammontare da rimborsare;
Si prevede una crescente inflazione e quindi progressivamente una minor incidenza dell'importo della rata sull'ammontare degli introiti (stipendi, pensioni, rendite finanziarie) futuri rispetto a quella attuale.

Variabile: quando viene stabilito che il tasso si modificherà con periodicità prestabilita in funzione della variazione del tasso preso come base (ad esempio l'Euribor è il tasso interbancario che da gennaio 1999 ha sostituito il Ribor e tutti i parametri dei paesi che hanno aderito all'euro. È rilevato dalla Banca centrale d'Europa e pubblicato sui giornali economici o il Libor (London Interbank Offered Rate) è il tasso di riferimento per le operazioni a breve termine effettuate sulla sterlina inglese.

Il tasso del finanziamento sarà in questo caso composto dal tasso base maggiorato da uno spread (differenza tra tasso base e tasso effettivo).
E' opportuno scegliere il tasso variabile quando si desidera che il finanziamento segua l'andamento del costo del denaro, prevedendo che nel medio o lungo periodo i tassi base siano tendenzialmente calanti.

Tasso
misto: alcuni enti finanziatori hanno confezionato mutui che prevedono l'applicazione sia del tasso fisso che di quello variabile, stabilendo in sede contrattuale il momento in cui si passerà da un tasso all'altro. In questo caso la condizione può essere applicabile inderogabilmente dall'Ente finanziatore oppure essere una opzione lasciata al debitore; in quest'ultimo caso si parla di Mutuo con opzione.


Un piccolo consiglio: Bisogna accertarsi che il tipo di tasso proposto sia quello a regime e non un è un tasso di ingresso. Le banche infatti propongono spesso, a fini promozionali, un tasso iniziale ridotto (detto appunto tasso di ingresso) la cui validità è però limitata alle prime rate.

IL TASSO DI USURA

La possibilità di fissare liberamente il valore dei tassi di interesse, siano essi Fissi, Variabili o Misti, è condizionata dal rispetto di un limite oggettivo, fissato dalla legge. Il termine "Tasso di usura" è in genere utilizzato per designare l'ottenimento di un prestito di un denaro ad un tasso di interesse molto alto.


Al fine di porre un freno ad un fenomeno in continua crescita, come quello dell'usura, il Parlamento ha aggiornato le proprie disposizioni, stabilendo che il Ministero del Tesoro debba rilevare trimestralmente il Tasso Effettivo Globale Medio degli Interessi praticati dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari, nel corso del trimestre precedente per operazioni di prestito.


I valori medi così rilevati saranno pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.
I tassi medi determinati in tale modo ed aumentati della metà costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura. Nel caso in cui si sottoscriva un contratto di mutuo con interessi superiori alla soglia definita di usura, gli interessi saranno dovuti esclusivamente nella misura prevista dalla legge.

Quindi, Il Ministero del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio di varie categorie di finanziamento: quello che comprende non solo gli interessi pagati, ma anche le commissioni, le remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse), riferite ad anno.

Le banche e gli intermediari finanziari ed ogni altro ente autorizzato all’erogazione del credito "sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede e in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi".



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