Menu principale:
ECONOMIA > SOCIETA' > Contabilità e bilancio
GUIDA PRATICA ALLA LETTURA DEL BILANCIO DI ESERCIZIO
Come suggerisce il titolo del tema che mi è stato assegnato, il bilancio di esercizio sarà letto in un'ottica pratica, adatta ad essere poi traslata nella professione quotidiana. Ciò non significa, però, far decadere la materia, che è pure sempre giuridica, anzi economico-giuridica, al rango di una serie inferiore, in quanto anche un'analisi di bilancio secondo l'ottica della finanza aziendale o dell'economia aziendale presuppone rigore scientifico ed applicazione di principi economici.
Ho pensato di suddividere il tema in due parti.
Nella prima più giuridica analizzeremo il bilancio nella sua struttura, secondo quelli che sono i principi di redazione ed i criteri di valutazione delle varie voci che lo compongono.
Nella seconda parte, affronterò l'analisi di un bilancio di esercizio dal punto di vista tecnico contabile, più in aderenza al tema che mi è stato assegnato, cercando di focalizzare l'attenzione su alcuni principi di economia e finanza aziendale utili nella lettura dei bilanci.
E' evidente, però, che la prima parte è propedeutica alla seconda, in quanto è necessario avere ben chiaro come è formato un bilancio, quali voci lo compongono e come possono essere valutate, per, poi, passarlo ad analizzare anche da un punto di vista pratico.
Il bilancio di esercizio: fonti primarie e secondarie
Il bilancio è un istituto di natura ragionieristica e, quindi, tecnica, la cui fonte normativa primaria è contenuta negli articoli 2423 e seguenti del codice civile. La sola conoscenza delle norme del Codice, però, seppure fondamentale in quanto il bilancio è pur sempre in primis disciplinato dalla legge, non consente di per sé di tradursi nella predisposizione di un documento corretto, in quanto è necessario attingere da ulteriori fonti di conoscenza: innanzitutto la ragioneria, ovvero la tecnica contabile, che disciplina da un punto di vista tecnico scientifico gli elementi contabili che formano il bilancio di esercizio. In secondo luogo è necessario conoscere i principi contabili nazionali e, in una certa misura, anche quelli internazionali. I principi contabili nazionali sono predisposti ed aggiornati dall'Organismo italiano di contabilità (O.I.C.), una fondazione nata nel 2001 che ha sostituito l'apposita commissione dei Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.
La conoscenza dei principi contabili è fondamentale per una corretta predisposizione del bilancio di esercizio, in quanto partendo dal dato normativo fissano i criteri contabili generalmente accettati di interpretazione ed integrazione delle norme di legge ed i fondamentali riferimenti per la formazione del bilancio di esercizio affinché possa assolvere la sua peculiare funzione informativa.
Attualmente, i principi contabili sono 30 oltre a vari altri documenti interpretativi.
Inoltre, è necessario anche conoscere la giurisprudenza in materia di bilancio e, soprattutto, di falso in bilancio, in quanto possono essere contenuti nelle sentenze principi interpretativi delle norme di legge in materia di bilancio.
Infine, pur avendo il legislatore della riforma del diritto societario abrogato il secondo comma dell'articolo 2426 in base al quale era consentito effettuare rettifiche di valore ed accantonamenti esclusivamente in applicazione di norme tributarie, nel lodevole intento di non inquinare il bilancio di esercizio con interferenze fiscali, è evidente, tuttavia, la necessaria conoscenza delle norme tributarie nella predisposizione dello stesso.
Laddove, infatti, l'imputazione delle voci contabili sia soggetta a valutazioni estimative, come per esempio nel calcolo degli ammortamenti e degli accantonamenti, nonché nella valutazione delle rimanenze, è evidente che la corretta applicazione della normativa tributaria in sede di formazione del bilancio di esercizio costituisce la normale regola operativa, salvo casi eccezionali.
Riassumendo, il bilancio di esercizio è un istituto giuridico composito, disciplinato sia dalla legge che da norme tecniche di supporto, quali sono i principi contabili e, più in generale, i principi della ragioneria. E' ovvio, infatti, che la legge può solamente statuire i principi basilari, per cui deve essere integrata ed interpretata sulla base di quei principi da cui ha preso origine.
Il bilancio di esercizio: contenuto e finalità
Una volta fissate le fonti normative e tecniche che disciplinano il bilancio di esercizio, possiamo passare ad esaminarne il contenuto e le finalità.
Il bilancio è un documento formato più da numeri che da parole, che, come recita l'art. 2423 del Codice civile, è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Rischiando di passare per blasfemi, si può anche dire che il bilancio è uno e trino, nel senso che deve necessariamente formarsi delle tre parti fissate dalla norma.
Il contenuto dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa e, quindi, il contenuto del bilancio è disciplinato dagli articoli 2424, 2425, 2427 e 2427 bis del Codice civile.
Fanno, poi, da corredo al bilancio, la relazione sulla gestione e le relazioni del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile (spesso coincidente con il collegio sindacale stesso) previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice civile.
La ragion d'essere del bilancio è fissata dal secondo comma dell'articolo 2423 del Codice civile: rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società ed il risultato economico dell'esercizio.
In altri termini, il bilancio è una fotografia dell'impresa da un punto di vista economico, patrimoniale e finanziario, dovendo il fotografo agire sull'otturatore in modo da mettere a fuoco nella maniera più nitida possibile i suddetti elementi.
La finalità principale di tale fotografia è quella di rappresentare uno strumento informativo di dati patrimoniali, economici e finanziari nei confronti dei vari "portatori di interesse", i cosiddetti stakeholders. E' evidente che numerose sono le persone "interessate" al bilancio di una società e non solo gli azionisti. Basti pensare ai creditori, al sistema bancario, ai piccoli risparmiatori, alle agenzie di rating ed agli investitori: tutta una platea che trae del bilancio informazioni utili e necessarie per i propri interessi. Per non parlare dell'amministrazione finanziaria, cioè dello Stato, che assume il risultato di bilancio quale punto di partenza per la determinazione del reddito imponibile ai fini della tassazione delle società e delle imprese.
Il bilancio, poi, come vedremo la prossima volta, è uno strumento informativo indispensabile ai fini interni, quali quelli della programmazione e del controllo.
Bilancio di esercizio: i postulati ed i principi di redazione:
La dottrina è solita distinguere i cosiddetti postulati del bilancio dai principi di redazione dello stesso.
I postulati costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale non soggette a deroghe salvo eccezioni e sono fissati essenzialmente dall'articolo 2423 del Codice civile. I principali postulati sono i seguenti:
- la comprensibilità, cioè la chiarezza della rappresentazione delle voci e delle informazioni previste dalla legge;
- la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico dell'esercizio, già sopra illustrata;
- la inderogabilità delle disposizioni di legge in materia di bilancio, salvo il caso eccezionale in cui la loro applicazione sia incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta. In tal caso, la deroga deve essere opportunamente motivata nella nota integrativa che deve anche indicarne l'influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico.
Per quanto riguarda i principi di redazione del bilancio, previsti dall'art. 2423 bis del Codice civile, segnalo i seguenti principi:
- il principio della prudenza che si estrinseca nella regola secondo la quale i profitti non realizzati non devono essere contabilizzati, mentre tutte le perdite anche se non definitivamente accertate devono essere riflesse in bilancio;
- il principio della prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali, in base al quale è necessario individuare la sostanza economica dell'operazione, ossia la vera natura dell'evento o del fatto;
- il principio della competenza in base al quale i costi ed i ricavi devono essere rilevati nell'esercizio in cui le operazioni si riferiscono e non in quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di denaro;
- il principio della continuità di applicazione di principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione;
- il principio del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento, in considerazione del fatto che esso non lascia spazio ad apprezzamenti soggettivi ed è, in generale, di facile applicabilità.
Bilancio di esercizio: la procedura di formazione
Passando ad esaminare la procedura di formazione del bilancio di esercizio, il dato normativo di partenza è rappresentato dall'articolo 2423 del Codice civile: gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio. E' una funzione non delegabile, per cui sarebbe illegittima la delibera del consiglio di amministrazione che affidasse ad uno o più amministratori la formazione del bilancio di esercizio.
In teoria, che coincide con la pratica nelle società più strutturate e di più grandi dimensioni, il procedimento di approvazione del bilancio di esercizio è scandito da norme che fissano fasi ben precise:
- redazione ed approvazione del progetto di bilancio da parte dell'organo amministrativo, corredato da una relazione sulla gestione;
- comunicazione del progetto di bilancio e della relazione al collegio sindacale ed al soggetto incaricato del controllo contabile (ove presente);
- predisposizione da parte del collegio sindacale e del soggetto incaricato del controllo contabile (ove presente) delle relazioni di rispettiva competenza ed invio delle stesse all'organo amministrativo;
- deposito presso la sede sociale del progetto di bilancio, insieme con le relazioni dell'organo amministrativo, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile, con le copie integrali dell'ultimo bilancio delle società controllate e con il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate;
- esame e delibera di approvazione (o meno) da parte dell'assemblea ordinaria dei soci (nel sistema tradizionale di amministrazione e controllo ed in quello monistico) ovvero da parte del consiglio di sorveglianza (nel sistema dualistico);
- deposito del bilancio, delle relazioni suddette, del verbale di approvazione e dell'elenco dei soci (nelle società non quotate) presso il Registro delle imprese.
Nella pratica il bilancio viene predisposto dal direttore amministrativo con la consulenza necessaria del dottore commercialista. Direi che il bilancio prende corpo a stadi di formazione progressiva: il punto di partenza, comunque, è la situazione contabile alla chiusura dell'esercizio e, quindi, normalmente al 31 dicembre.
La situazione contabile di partenza viene, quindi, integrata ed affinata con le cosiddette scritture contabili di assestamento e rettifica che sono quelle proprie per addivenire alla cosiddetta chiusura del bilancio di esercizio. Sono un esempio di queste scritture contabili:
- gli ammortamenti, che rettificano annualmente il valore delle immobilizzazioni materiali ed immateriali;
- la valutazione delle partecipazioni in imprese controllate e collegate;
- la valutazione e la imputazione delle rimanenze di magazzino;
- la contabilizzazione delle fatture da emettere ai clienti e quelle da ricevere da parte dei fornitori;
- la riconciliazione dei conti correnti bancari;
- la imputazione dei ratei e dei risconti, attivi e passivi, per tener conto del principio della competenza;
- l'imputazione dell'accantonamento del t.f.r. maturato;
- l'imputazione del costo figurativo dei dipendenti per ferie, permessi, rateo di quattordicesima mensilità.
E molte altre: l'ultima scrittura contabile è rappresentata dall'imputazione delle imposte dell'esercizio, una volta effettuata la quale il bilancio è "chiuso", secondo il gergo corrente.
Posso assicurare che la consulenza alla predisposizione di un corretto bilancio di esercizio implica la conoscenza di tante e tali norme, giuridiche e tecniche, che, indipendentemente dalla dimensione della società, è un lavoro professionale delicato e quanto mai complesso.
Il bilancio di esercizio: i termini di approvazione
Il bilancio deve riguardare un esercizio sociale avente di regola durata annuale. Si chiama bilancio di esercizio per distinguerlo dai cosiddetti bilanci straordinari, aventi diverse finalità e con termine infrannuale.
Il legislatore non indica esplicitamente il termine entro il quale il bilancio deve essere formato, quindi redatto ed approvato, dagli amministratori.
Per la determinazione di tale termine occorre procedere a ritroso con un calcolo che parte dal termine imposto per la riunione (in prima convocazione) dell'assemblea di approvazione ex articolo 2364 del Codice civile.
Essendo tale termine fissato in centoventi giorni e, quindi, ordinariamente il 30 di aprile, è necessario considerare i trenta giorni previsti dall'articolo 2429 per la comunicazione del bilancio al collegio sindacale da parte degli amministratori. Se ne deduce che questi ultimi devono procedere alla predisposizione del bilancio normalmente entro il 31 marzo.
Il mancato rispetto del termine di trenta giorni, anteriori alla data fissata per l'assemblea che deve discuterlo, per la comunicazione del progetto di bilancio al collegio sindacale non implica, di per sé, un vizio della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio. A tale conseguenza si perviene, però, quando il ritardo determina il mancato deposito della relazione del collegio sindacale. Se, infatti, il deposito di quest'ultima relazione è stato omesso in seguito alla ritardata trasmissione del progetto di bilancio, l'assemblea risulta privata di un fondamentale strumento di conoscenza e di valutazione e, pertanto, la delibera di approvazione risulta annullabile.
Per quanto riguarda la proroga del termine di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, comunque non superiore a centottanta giorni, è possibile, laddove sia statutariamente prevista, in due ipotesi (art. 2364 C.C.):
- società tenute alla redazione del bilancio consolidato;
- quando lo richiedano particolari esigenze connesse alla struttura ed all'oggetto della società.
Ovviamente, gli amministratori devono segnalare nella propria relazione ex articolo 2428 C.c. le ragioni della dilazione.
Volendo ipotizzare alcune circostanze nelle quali configurare le particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società in grado di legittimare la proroga dei termini per l'approvazione del bilancio, si potrebbe pensare ai seguenti casi:
- società che, seppure non tenuta alla redazione del bilancio consolidato, deve procedere alla valutazione delle partecipazioni in altre società;
- società che ha adottato il sistema dualistico, il cui statuto riserva l'approvazione del bilancio all'assemblea ove non vi abbia provveduto il consiglio di sorveglianza;
- dimissioni degli amministratori in prossimità del termine ordinario di convocazione dell'assemblea, con nuovi amministratori che necessitano di un adeguato lasso temporale per raccogliere i dati contabili e verificarli;
- ampliamento dell'organizzazione territoriale della società a cui non corrisponda ancora un adeguamento della struttura amministrativa;
- esistenza di un'organizzazione produttiva e contabile decentrata in più sedi periferiche, ciascuna con contabilità autonoma e separata. Situazione che si presenta assai simile a quella che interessa i soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato.
Il mancato rispetto dei termini disposti per la convocazione dell'assemblea incaricata di approvare i risultati della gestione (entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, in caso di proroga) non comporta l'invalidità della delibera di approvazione, ma può essere fonte di responsabilità per gli amministratori nei confronti della società e dei soci, sempre che ne ricorrano i presupposti; ciò in ragione della necessità che si provveda, seppure in ritardo, all'approvazione dei risultati della gestione.
Occorre, peraltro, evidenziare che, in caso di mancato rispetto dei termini di convocazione dell'assemblea da parte degli amministratori, l'art. 2406 co. 1 C.c. fa carico al collegio sindacale di provvedervi, eseguendo anche le pubblicazioni prescritte dalla legge. L'intervento dei sindaci risulta in grado di scongiurare il verificarsi di un danno nei confronti della società, presupposto per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.
Peraltro, l'articolo 2631 del Codice civile trasforma in illecito amministrativo il reato di omessa convocazione dell'assemblea previsto dall'abrogato art. 2630 co. 2 n. 2 C.c. La nuova disposizione, infatti, punisce con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro gli amministratori ed i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti.
Per quanto riguarda il termine per lo svolgimento dell'assemblea l'art. 2364 C.c. dispone che entro il termine di centoventi (o di centottanta giorni) dalla chiusura dell'esercizio sociale deve essere "convocata" l'assemblea ordinaria.
Dalla lettura della norma potrebbe trarsi un argomento per sostenere che l'obbligo degli amministratori deve ritenersi adempiuto se questi hanno validamente effettuato la "convocazione" entro i suddetti termini, a nulla rilevando che la riunione per l'approvazione del bilancio sia intervenuta "tardivamente"
D'altra parte, è stato sottolineato come questa interpretazione svuoterebbe di significato la disposizione in esame, considerando che la ratio della norma è quella di assicurare la riunione dell'assemblea ordinaria con periodicità almeno annuale; risultato che non sarebbe conseguito se gli amministratori potessero convocarla per date da loro scelte liberamente.
Risulta, inoltre, possibile che l'assemblea, convocata per un giorno che si pone anteriormente allo scadere dei centoventi giorni (o centottanta) dalla chiusura dell'esercizio, approvi il bilancio in un momento successivo a causa, ad esempio, del mancato raggiungimento dei quorum richiesti in prima convocazione ovvero in conseguenza di rinvii.
Bilancio di esercizio: la delibera dell'assemblea dei soci
Per quanto riguarda i poteri dell'assemblea in merito al bilancio, nel silenzio della legge è incerto se, oltre ovviamente ad approvarlo o meno, abbia il potere di modificarlo, di approvare cioé un bilancio diverso da quello sottoposto al proprio esame dagli amministratori.
Secondo una prima tesi, l'assemblea non avrebbe tale potere, essendo il bilancio atto degli amministratori. Questa tesi si basa anche sulla lettura della norma in base alla quale l'assemblea ordinaria "approva" il bilancio.
L'opinione prevalente in dottrina ed anche nella giurisprudenza di merito , invece, riconosce all'assemblea il potere di modificare quello che è un "progetto di bilancio" che diviene "bilancio" solo in seguito all'approvazione.
Bilancio di esercizio: ordinario ed in forma abbreviata
Dopo aver visto come si forma il bilancio di esercizio, vediamo cosa deve esserci scritto e soprattutto come. A tale proposito è necessario distinguere tra bilancio in forma ordinaria e bilancio in forma abbreviata. L'articolo 2435 bis del Codice civile prevede, infatti, che le società di ridotte dimensioni possano redigere il bilancio in forma abbreviata.
Trattasi di società, ovviamente non quotate in borsa, che non abbiano superato nel primo esercizio o per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:
- totale attivo dello stato patrimoniale 3.650.000 euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.300.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità.
Queste società possono redigere un bilancio più magro accorpando per esempio alcune voci dello stato patrimoniale e del conto economico ed omettendo di fornire alcune informazioni della nota integrativa. Sono, poi, esonerate dalla relazione sulla gestione se in nota integrativa vengono fornite un paio di informazioni proprie della relazione suddetta.
Visti i limiti dimensionali fissati dalla norma per il bilancio in forma abbreviata ed il tessuto economico con cui abbiamo a che fare, formato da micro e piccole imprese, la maggior parte dei bilanci risulta in forma abbreviata.
Il che può essere un limite per una corretta analisi del bilancio, in quanto spesso i bilanci in forma abbreviata non forniscono un'adeguata informativa sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società.
Qui è la figura del professionista che può anzi deve svolgere una consulenza al bilancio tale che, pur in forma abbreviata, fornisca informazioni, anche ulteriori a quelle minime di legge, da garantire le finalità previste dalla legge.
A tale proposito devono essere sempre tenuti presenti i cosiddetti postulati nella redazione del bilancio, previsti dall'articolo 2423 del Codice civile: quello della chiarezza e quello della veridicità e correttezza, talché se le informazioni richieste non sono sufficienti a tale rappresentazione si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo.
Bilancio di esercizio: la struttura e la rappresentazione delle voci
La struttura del bilancio intesa come rappresentazione delle voci della situazione patrimoniale e del conto economico, nonché come indicazione da fornire in nota integrativa, è rigidamente fissata dalla legge.
L'articolo 2423 ter del Codice civile detta, a tale proposito, delle regole ben precise:
- le voci dello stato patrimoniale e del conto economico devono essere iscritte separatamente e nell'ordine indicato;
- sono possibili suddivisioni ed aggiunte delle voci suddette, nonché loro adattamenti quando lo esiga la natura dell'attività esercitata; mentre il raggruppamento delle voci è possibile laddove il loro importo sia irrilevante o quando esso fornisca la chiarezza del bilancio;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce dell'esercizio precedente.
Passando al contenuto del bilancio, le norme di riferimento sono rappresentate dagli articoli 2424 e 2425 del Codice civile che stabiliscono rispettivamente gli schemi obbligatori dello stato patrimoniale e del conto economico, l'articolo 2427 che stabilisce il contenuto della nota integrativa e l'articolo 2428 che fissa il contenuto minimo della relazione sulla gestione.
Nello stato patrimoniale, l'attivo è suddiviso in quattro classi principali evidenziate da lettere maiuscole. La classificazione non è effettuata sulla base del criterio finanziario, cioè sulla base del periodo di tempo entro il quale le attività si trasformeranno in liquidità, bensì sul criterio della destinazione, cioè sulla base del ruolo svolto dalle attività nella gestione.
Il passivo è suddiviso in cinque classi evidenziate da lettere maiuscole, sulla base della natura delle fonti di finanziamento, in modo da distinguere i mezzi di terzi dai mezzi propri.
Lo schema obbligatorio è a sezioni contrapposte ed impone l'iscrizione delle varie poste dell'attivo al netto delle rettifiche di valore, quali, ad esempio, i fondi di ammortamento ed eventuali altri fondi rettificativi.
Lo stato patrimoniale, insieme alla nota integrativa, deve esporre gli elementi del patrimonio aziendali che è composto da rapporti giuridici attivi e passivi.
I principi contabili stabiliscono di classificare le poste attive e passive in base al criterio della liquidità delle prime e della esigibilità delle seconde. Le attività sono pertanto distinte in attività a breve (o correnti) ed attività immobilizzate e le passività sono distinte a breve ed a medio-lungo termine a seconda che eccedano o meno i dodici mesi (esercizio successivo).
Le esigenze di distinguere le attività e le passività correnti da quelle immobilizzate e a medio-lungo termine deriva da una migliore comprensione dell'aspetto finanziario della gestione dell'impresa, che, come vedremo, è di fondamentale importanza nella lettura del bilancio.
Lo schema obbligatorio del conto economico, previsto dall'art. 2425 C.c. , è in forma scalare, con classificazione dei costi e dei ricavi per natura.
Esso prevede cinque raggruppamenti di voci o classi indicate con lettere maiuscole per i quali sono previsti sub-totali.
I primi due raggruppamenti (A e B) si riferiscono alla gestione caratteristica dell'impresa, mentre le lettere C e D si riferiscono a componenti positivi e negativi di natura finanziaria.
La lettera E, infine, si riferisce alla gestione straordinaria.
STATO PATRIMONIALE
Attivo
A) Crediti verso soci per versam
B) Immobilizzazioni
I) Immobilizzazioni immateriali:
B) I 1 costi di impianto e di ampliamento
B) I 2 costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
B) I 3 diritti di brev. indus.e di utilizz. opere ing.
B) I 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simili
B) I 5 avviamento
B) I 6 immobilizzazioni in corso e acconti
B) I 7 altre
Totale I)
II) Immobilizzazioni materiali:
B) II 1 terreni e fabbricati
B) II 2 impianti e macchinario
B) II 3 attrezzature industriali e commerciali
B) II 4 altri beni
B) II 5 immobilizzazioni in corso e acconti
Totale II)
III) Immobilizzazioni finanziarie (con sep.indic.cred.esig.entro 12 mesi):
B) III1a partecipazione in imprese controllate
B) III1b partecipazione in imprese collegate
B) III1c partecipazione in imprese controllanti
B) III1d partecipazione in altre imprese
B) III 2a crediti verso imprese controllate
B) III 2b crediti verso imprese collegate
B) III 2c crediti verso imprese controllanti
B) III 2d crediti verso altri
B) 3 altri titoli
B) 4 azioni proprie
Totale III)
Totale B)
C) Attivo circolante
I) Rimanenze:
C) I 1 materie prime, sussidiarie e di consumo
C) I 2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
C) I 3 lavori in corso su ordinazione
C) I 4 prodotti finiti e merci
C) I 5 acconti
Totale I)
II) Crediti (con sep.indic.cred.esig.oltre 12 mesi):
C) II 1 verso clienti
C) II 2 verso imprese controllate
C) II 3 verso imprese collegate
C) II 4 verso imprese controllanti
C) II 4bis crediti tributari
C) II 4ter imposte anticipate
C) II 5 verso altri
Totale II)
III) Attività finanz.che non costituiscono immob.
C) III 1 partecipazioni in imprese controllate
C) III 2 partecipazioni in imprese collegate
C) III 3 partecipazioni in imprese controllanti
C) III 4 altre partecipazioni
C) III 5 azioni proprie
C) III 6 altri titoli
Totale III)
IV) Disponibilità liquide:
C) IV 1 depositi bancari e postali
C) IV 2 assegni
C) IV 3 denaro e valori in cassa
Totale IV)
Totale C)
D) Ratei e risconti:
Passivo
A) Patrimonio netto:
A) I capitale
A) II riserva da sopraprezzo delle azioni
A) III riserve di rivalutazione
A) IV riserva legale
A) V riserva per azioni proprie in portafoglio
A) VI riserve statutarie
A) VII altre riserve
A) VIII utili (perdite) portati a nuovo
A) IX utile (perdita) dell'esercizio
Totale A)
B) Fondi per rischi e oneri:
B) 1 per trattamento di quiescenza e obblighi simili
B) 2 per imposte
B) 3 altri
Totale B)
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subord.
D) Debiti:
D) 1 obbligazioni
D) 2 obbligazioni convertibili
D) 3 debiti v/soci per finanziamenti
D) 4 debiti verso banche
D) 5 debiti verso altri finanziatori
D) 6 acconti
D) 7 debiti verso fornitori
D) 8 debiti rappresentati da titoli di credito
D) 9 debiti verso imprese controllate
D) 10 debiti verso imprese collegate
D) 11 debiti verso controllanti
D) 12 debiti tributari
D) 13 debiti verso istituti di previdenza e di sicur.soc.
D) 14 altri debiti
Totale D)
E) Ratei e risconti
CONTO ECONOMICO
A) Valore della produzione:
A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni
A2 var.riman. prod.in corso lav., semil. e finiti
A3 variazione lavori in corso su ordinazione
A4 incrementi di immobil. per lavori interni
A5 altri ricavi e proventi
Totale A)
B) . Costi della produzione:
B6 per materie prime, suss., di consumo e di merci
B7 per servizi
B8 per godimento di beni di terzi
B9a salari e stipendi
B9b oneri sociali
B9c trattamento di fine rapporto
B9d trattamento di quiescenza e simili
B9e altri costi
B10a ammortamento delle immobilizz. immateriali
B10b ammortamento delle immobilizzazioni materiali
B10c altre svalutazioni delle immobilizzazioni
B10d svalutazioni dei crediti compresi nell'att.circ.
B11 variazioni delle rimanenze
B12 accantonamenti per rischi
B13 altri accantonamenti
B14 oneri diversi di gestione
Totale B)
diff. A-B
C) Proventi ed oneri finanziari:
C15 proventi da partecipazioni
C16a proventi da crediti iscritti nelle imm.non partec.
C16b proventi da titoli iscritti nelle immob.non partec.
C16c proventi da titoli dell'attivo circ.non part.
C16d proventi diversi dai precedenti
C17 interessi ed altri oneri finanziari
C17 bis utili e perdite su cambi
Totale C)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
D18a rivalutazioni di partecipazioni
D18b rivalutazioni di imm.fin. non partec.
D18c rivalutazioni di titoli dell'attivo circ.non partec.
D19a svalutazioni di partecipazioni
D19b svalutazioni di imm.fin. non partec.
D19c svalutazioni di titoli dell'attivo circ.non partec.
Totale D)
E) Proventi ed oneri straordinari:
E20 proventi con sep.indic. delle plusvalenze
E21 oneri con sep.indic. delle minusvalenze
Ris. ante imposte
22 imposte sul reddito dell'esercizio
23 Utile (perdita) dell'esercizio