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Imposte dirette e Trust

FISCALE > TRUST


5 - Profili fiscali del trust: spunti di riflessione

A titolo di premessa si rileva che l’unica norma della Convenzione dell’Aja in materia tributaria è contemplata dall’art. 19, ai sensi del quale “la Convenzione non pregiudicherà la competenza degli Stati in materia fiscale”.

L’ordinamento italiano, tra le previsioni che regolano le varie tipologie d’imposta, non annovera alcuna specifica disposizione afferente l’istituto in commento.
L’interprete è, quindi, chiamato ad un difficile compito di interpretazione delle norme esistenti al fine di individuare il trattamento fiscale da riservare al patrimonio segregato, nonché ai tre soggetti coinvolti nell’operazione, ovvero il settlor, il trustee ed il beneficiary.

Assume rilievo anche la figura del c.d. enforcer o guardiano, la presenza ed i compiti del quale possono influire in modo determinante sul configurarsi dell’obbligazione tributaria.

Ulteriore elemento da considerare è quello attinente l’entità del collegamento del patrimonio con il nostro Paese, tale da distinguere i trusts in “interni”, ove l’unico elemento di estraneità rispetto all’ordinamento italiano è, in genere, la legge regolatrice, ed “esterni”, ovvero costituiti all’estero, secondo le leggi del luogo, e privi di stretti collegamenti con la nostra realtà nazionale.

Da ultimo, corre l’obbligo di precisare come, attesa la natura del tutto atipica del negozio fiduciario in questione, e la conseguente molteplicità di forme che può assumere, anche il trattamento tributario apparirà conseguentemente specificato, assumendo le osservazioni successive carattere generico ed indicativo.


6 - Imposte dirette

Soggettività tributaria
Il primo quesito da porsi in tema di trust concerne il regime impositivo da riservare al patrimonio segregato.
La norma di riferimento è contemplata dall’art. 73 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, (Testo unico delle Imposte sui Redditi, in appresso TUIR) come novellato a seguito della riforma fiscale (legge delega 7 aprile 2003, n. 80, attuata dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344).
Essa così recita: “sono soggetti all'imposta sul reddito delle societa':

a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni, le societa' a responsabilita' limitata, le societa' cooperative e le societa' di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa', residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, con o senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Tra gli enti diversi dalle societa', di cui alle lettere b) e c) del comma 1, si comprendono, oltre alle persone giuridiche, le associazioni non riconosciute, i consorzi e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti passivi, nei confronti delle quali il presupposto dell'imposta si verifica in modo unitario e autonomo. Tra le societa' e gli enti di cui alla lettera d) del comma 1 sono comprese anche le societa' e le associazioni indicate nell'articolo 5.
Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le societa' e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente e' determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attivita' essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente e' determinato in base all'attivita' effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”.
Due sono gli aspetti di tale disposizione che assumono rilievo primario ai nostri fini.
Innanzitutto, si pone il problema di verificare l’inquadrabilità del trust, nelle sue diverse forme, fra le entità “residuali” di cui al comma 2 dell’art. 73.
In secondo luogo, quale tematica peraltro connessa alla precedente, si tratta di verificare la residenza fiscale del trust, a mente delle lett. c) e d) sempre dell’art. 73.

Con riferimento alla prima questione, di natura precipuamente sostanziale, può dirsi che l’effetto segregativo scaturente dalla costituzione di un trust (interno) generi una forma di “organizzazione” ai sensi del comma 2 che costituisce presupposto soggettivo di applicazione dell’IRES (in questo senso si veda delibera SE.CI.T, n. 11 maggio 1998, n. 37).

In altre parole, esisterebbe un necessario legame, ai fini che ci interessano, fra “effetti segregativi” del negozio e soggettività tributaria.
Si rileva, peraltro, che anche l’assenza di imputabilità diretta al trust dei ricavi derivanti dalla gestione patrimoniale impedisce la configurazione di un soggetto tributariamente distinto dai beneficiari.

Esistono, infatti, forme di trust nelle quali è previsto dall’atto costitutivo che siano automaticamente assegnati al beneficiario i proventi della gestione man mano che vengono percepiti nel corso del periodo d’imposta (c.d. trusts nudi, simple trust negli USA o bare trust in UK). In tali fattispecie la giurisprudenza inglese ha constatato l’irrilevanza fiscale del bare trustee, imputando direttamente il reddito ai beneficiari (caso Williams / Stinger).

Ricorre, pertanto, una vera e propria forma di trasparenza fiscale.
Sembra che anche alla luce della normativa italiana potrebbero essere avallate considerazioni di questo tipo, con applicazione al percipiente della normativa del TUIR e la qualificazione del rapporto come fiduciario ai sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e del R.D. 22 aprile 1940, n. 531 (normativa interna in materia di società fiduciarie).

Si veda, in questo senso, la risposta 24 luglio 2003, n. 903-86/2003, della Direzione Regionale della Liguria, ove è espressamente affermato come in siffatte ipotesi “l’imposizione debba colpire direttamente i beneficiari, tenuto conto che il trust, dal punto di vista delle imposte sui redditi, avrebbe le stesse funzioni di una società fiduciaria, quindi dovrebbe essere assoggettato allo stesso regime di trasparenza”.

Altre ipotesi in cui un trust non potrebbe assumere soggettività tributaria si hanno qualora i beneficiari finali possano chiedere ed ottenere immediatamente, in capo a sé, l’assegnazione dei risultati gestionali del trust (c.d. fixed trust).
Può perciò affermarsi come solo ad “effetti segregativi” pieni ed irreversibili corrisponda soggettività tributaria, dovendosi negli altri casi ricondurre l’emersione di base imponibile in capo al beneficiario.

E’ chiara, nel constatare tale legame, la nota 4 marzo 2003, n. 30900, dell’Agenzia delle Entrate – Dir. Normativa e Contenzioso.
L’Amministrazione ritenne, in tale occasione, doversi rinvenire una caratteristica di ogni tipologia di trust, anche ai fini fiscali, nella norma di cui all’art. 2 della Convenzione dell’Aja, ove è prescritto che “i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee”.

Mancando tale predicato dei beni oggetto del negozio fiduciario non solo non si ha un trust in senso letterale, ma si afferma come “soggetto passivo d’imposta ai fini delle imposte dirette sia il soggetto nominato quale trustee nell’atto costituivo”.

La caratteristica delle “segregazione dei beni” può mancare, altresì, sia nel caso in cui siano conservati poteri gestori in capo al settlor, sia nel caso in cui al trustee siano imposti, nell’atto costitutivo, vincoli tali da rendere di fatto limitata la sua libertà di disporre del patrimonio.
In altra occasione, con R.M. 17 gennaio 2003, n. 8/E, è infatti stato ancora osservato che “requisito essenziale del trust è l’effettivo potere-dovere del trustee di amministrare e disporre dei beni a lui effettivamente affidati dal disponente”.

Il trust nel quale fosse appieno ricorrente la “segregazione dei beni” trasferiti, potrebbe poi, a seconda delle attività gestionali effettuate, essere fiscalmente inquadrato fra gli enti commerciali o non, con conseguente applicazione del relativo regime.


7 - Profili elusivi

Invero, in assenza della “segregazione dei beni”, la conclusione di un negozio fiduciario è addirittura vista con sospetto dall’Amministrazione Finanziaria e dalle istituzioni internazionali.

La predetta prassi cita a proposito il rapporto OCSE 26-27 aprile 2001, Report on the misure of corporate vehicles for illicit purporses, nonché giurisprudenza dei tribunali inglesi.
Sembra potersi affermare, inoltre, che in situazioni del genere potrebbe aversi l’applicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, della normativa anti – elusiva in materia di interposizione fittizia.

L’interposizione di un soggetto privo di ogni caratteristica di autonomia nella gestione di un patrimonio, appare, infatti, possibilmente finalizzata al mero scopo di occultare il beneficiario dei proventi del patrimonio.
L’assenza dell’autonomia del trustee, in questi casi, può emergere anche indirettamente dal conferimento, nell’atto costitutivo, di un ampio e discrezionale potere di controllo all’enforcer, al quale, ad esempio, potrebbe perfino essere attribuita la facoltà di revocare l’incarico e sostituire il trustee.
Nella specie, la norma che assumerebbe rilievo è dettata dall’art. 37 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, laddove si legge che "in sede di rettifica o di accertamento d’ufficio sono imputati al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”.

Si noti, tuttavia, che esiste giurisprudenza che non condivide tale impostazione, ritenendo assai più ristretto l'ambito di applicazione della norma in questione.
La Corte di Cassazione, in particolare, con sentenza 26 gennaio 2000, n. 3979, ha statuito che “il comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, il quale prevede l'imputazione al possessore effettivo dei redditi di cui appaia titolare un altro soggetto, si applica alle sole ipotesi di interposizione fittizia, e cioè simulata, nel possesso del reddito. Per contro, tale disposizione non può trovare applicazione nel caso in cui si verifichi un effettivo trasferimento della fonte produttiva del reddito”.

Secondo quest’interpretazione, quindi, non potrebbe aversi applicazione della norma antielusiva de qua nella fattispecie del trust, atteso l’effettivo trasferimento del patrimonio, pur essendone i proventi destinati non all’intestario, ma al beneficiario.
Essa si applicherebbe solo, viceversa, ai casi in cui il trasferimento stesso sia simulato.



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