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Parte I

FISCALE > FINANZIARIA 2009


Accisa sul gas naturale per gli usi industriali (articolo 2, comma 11). Viene resa strutturale, a partire dall'anno 2009, l'agevolazione relativa alla riduzione della accisa sul gas naturale per gli usi industriali. L'articolo 4 del dl 356/2001 aveva disposto, per l'anno 2001, la riduzione del 40% dell'aliquota di accisa per gli usi industriali in favore dei soggetti, grandi consumatori, che registrano consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno (termoelettrici esclusi). La disposizione era stata prorogata da vari provvedimenti a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. L'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 356/2001, aveva aumentato (rispettivamente di 50 lire per litro di gasolio e 50 lire per chilogrammo di Gpl), in via temporanea, le riduzioni di costo stabilite dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 448/1998 sui citati prodotti per riscaldamento utilizzati in determinate zone del Paese (aree climaticamente e geograficamente svantaggiate unitamente alla regione Sardegna). Tali aumenti delle riduzioni di costo sono stati, successivamente, più volte prorogati da disposizioni normative a carattere temporaneo e, da ultimo, fino al 31 dicembre 2008. La disposizione rende strutturali, a partire dall'anno 2009, gli aumenti delle riduzioni di costo, sul gasolio e sul Gpl. In base alla disposizione la misura dell'aliquota è pari a 0,007 euro (14,52 lire) al metro cubo, anziché 0,012 euro (24,2 lire).

Asili nido (articolo 2, comma 6). Va a regime la proroga della detrazione Irpef , nella misura del 19% delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido. Si applica al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2008 e per i periodi d'imposta successivi. Il limite di spesa su cui calcolare la detrazione è di 632 euro annui per ogni figlio che frequenta l'asilo pubblico o privato. La detrazione Irpef massima è quindi di 120,08 euro a figlio.

Autotrasporto, agevolazioni fiscali (articolo 2, commi 17 e 20). Interventi per le imprese di autotrasporto merci e loro dipendenti, sotto forma di agevolazioni fiscali : lo scopo è quello di ridurre i costi di esercizio. Rideterminate, nel limite di 30 milioni di euro, la quota delle indennità percepite nell'anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti dalle imprese di autotrasporto per le trasferte o le missioni fuori dal territorio comunale, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente ai fini dell'imposta sui redditi; l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009 al netto delle spese di viaggio e di trasporto. La quota sarà definita da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Rideterminata, nel limite di spesa di 30 milioni di euro, la percentuale dei compensi per lavoro straordinario da percepire, per il 2009, da dipendenti di imprese di autotrasporto merci, esclusa la formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivo. Tali somme rilevano interamente ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva sugli straordinari (articolo 2 del Dl 93/2008). Per l'anno 2009 proroga, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, dell'agevolazione fiscale introdotta dal comma 26 dell'articolo 83-bis del Dl 112/2008 (concessione di un credito d'imposta che corrisponde a una quota dell'importo pagato quale tassa automobilistica, per l'anno 2009, per ciascun veicolo di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate posseduto e utilizzato per l'attività di trasporto merci. Ai fini della determinazione della misura del credito d'imposta la norma prevede che si rispetti il parametro secondo cui deve ammontare per i veicoli di massa superiore a 11,5 tonnellate, al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva fra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap, né all'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi. Questo credito non rileva ai fini del rapporto per la determinazione della quota di interessi passivi (articolo 61 del Tuir) o della quota di inerenza degli altri costi (comma 5 dell'articolo 109 del Tuir) ammessa in deduzione ai fini fiscali.

Autotrasporto, deducibilità del contributo al Ssn sui premi Rc (articolo 2, comma 3). Anche per il 2009 le somme versate nel periodo d'imposta 2008 a titolo di contributo al Ssn sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci, fino alla concorrenza di 300 euro per ciascun veicolo di massa complessiva non inferiore a 11,5 tonnellate, possono essere utilizzate in compensazione dei versamenti effettuati fra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009, nel limite di spesa di 75 milioni di euro.

Autotrasporto, deduzione trasporti effettuati dall'imprenditore all'interno del Comune dove ha sede l'impresa (articolo 2, comma 4). Prorogata al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008 la deduzione forfetaria di spese non documentate per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, per un importo pari al 35% di quello spettante per gli stessi trasporti nell'ambito della regione o delle regioni confinanti.

Cassa integrazione, mobilità, disoccupazione speciale (articolo 2, commi da 36 a 38). Incremento da 450 a 600 milioni di euro dello stanziamento previsto per la concessione nel 2009, in deroga alla normativa ordinaria, degli ammortizzatori sociali. Il ministro del Lavoro è aurorizzato a disporre, di concerto con il ministro dell'Economia, entro il 31 dicembre 2009, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, in deroga alla normativa vigente. Trattamenti che possono essere concessi anche per settori produttivi e aree regionali individuate in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi governativi entro il 15 giugno 2009. I trattamenti sono concessi a valere sulle risorse del Fondo per l'occupazione, nel limite complessivo massimo di spesa di 600 milioni di euro per il 2009. A tal fine, è destinata agli interventi suddetti quota parte delle risorse previste dall'articolo 68 della legge 144/1999, iscritte sullo stesso Fondo per l'occupazione e finalizzate, ai sensi del Dlgs 226/2005, all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, anche nell'esercizio dell'apprendistato, per un importo di 150 milioni di euro per il 2009. Tale ultima finalità viene peraltro rifinanziata attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo, per il medesimo importo di 150 milioni di euro per il 2009. Il ministro del Lavoro è autorizzato a concedere, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in deroga alla normativa vigente, ed entro il limite di spesa di 20 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione, trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria per la durata di 24 mesi e trattamenti di mobilità al personale dipendente di società di gestione aeroportuale e di società da queste derivate. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese del sistema aeroportuale sono tenute al pagamento dei contributi previsti dalla legislazione vigente relativamente a tali trattamenti, compresi quelli relativi all'indennità di mobilità. Questi trattamenti possono essere concessi sulla base di specifici accordi governativi intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscono le intese stipulate in sede territoriale e inviate al ministero del Lavoro entro il 20 maggio 2009. Alla copertura dell'onere di 20 milioni derivante da queste misure si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

Derivati ed enti locali (articolo 2-bis). Divieto per regioni, province autonome di Trento e di Bolzano ed enti locali di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza. Per questi enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consiste nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a 30 né inferiore a 5 anni. Uno o più regolamenti del ministro dell'Economia, sentite la Banca d'Italia e la Consob, d'intesa, per i profili d'interesse regionale, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuerà la tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati, che gli enti possono concludere, e indica le componenti derivate, implicite o esplicite, che gli enti hanno facoltà di prevedere nei contratti di finanziamento. Per assicurare la massima trasparenza dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati e delle clausole relative alle componenti derivate, il regolamento individuerà anche le informazioni, rese in lingua italiana, che devono contenere. Ai fini della conclusione di un contratto con una componente derivata chi sottoscrive il contratto per l'ente pubblico dovrà attestare per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche. Agli enti è vietato stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del decreto 112/2008, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura. Il ministero dell'Economia trasmetterà mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati. Gli enti dovranno allegare al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

Disciplina Irap e cooperative piccola pesca e loro consorzi e soggetti che operano nel settore agricolo (articolo 2, comma 1). Applicazione a regime e non più in via transitoria dell'aliquota agevolata Irap dell'1,9% per l'anno di imposta 2008 e per i successivi in favore dei soggetti che operano nel settore agricolo, delle cooperative della piccola pesca e loro consorzi.

Docenti delle scuole e detrazione spese per autoaggiornamento e formazione (articolo 2, comma 5). Viene prorogata per l'anno 2009 la detrazione ai fini Irpef che era stata introdotta dalla Finanziaria per il 2008 limitatamente al periodo d'imposta 2008. La detrazione spetta in misura pari al 19% delle spese documentate sostenute per l'auto aggiornamento e la formazione dai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo, con incarico annuale, per un tetto massimo di spesa non superiore a 500 euro annui. La detrazione Irpef massima è quindi di 95 euro.

Entrata in vigore (articolo 3, comma 7). La Finanziaria per il 2009 entra in vigore il 1° gennaio 2009.

Finanziamenti in favore dei Comuni fino a 5mila abitanti (articolo 2, comma 40). Modificato l'articolo 1, comma 703, della legge 296/2006, relativo ai finanziamenti in favore dei comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, per il triennio 2007-2009. Viene prevista la riduzione di 10 milioni di euro (da 55 a 45 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente ultrasessantacinquenne particolarmente elevata, precisando inoltre che l'incremento del contributo ordinario, per ciascun ente beneficiario, si abbassa dal 40% al 30 per cento. Aumento di 10 milioni di euro (da 71 a 81 milioni) dell'importo complessivo dei contributi che possono essere concessi in favore dei piccoli comuni con popolazione residente al di sotto dei 5 anni molto elevata, abbassando inoltre dal 5% al 4,5% il rapporto tra la popolazione residente al di sotto dei 5 anni e la popolazione residente complessiva, in base al quale sono individuati i comuni beneficiari dei finanziamenti. Qualora gli importi risultino insufficienti, i contributi sono proporzionalmente ridotti.

Fondi e tabelle (articolo 3). L'articolo indica le modalità per iscrivere gli importi nei fondi speciali nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla legge.

Fondo per le aree sottoutilizzate (articolo 2, comma 43). Presentazione da parte del Governo al Parlamento, nello specifico alle Commissioni permanenti competenti per i profili di carattere finanziario nonché alla Conferenza Stato-Regioni , di una relazione annuale che indichi l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili relative al Fondo per le aree sottoutilizzate (Fas), nonché di quelle, sempre relative al Fas, utilizzate a seguito di apposite delibere Cipe o in forza di provvedimenti normativi che recano variazioni della dotazione del Fondo per le aree sottoutilizzate, La relazione deve evidenziare l'incidenza delle utilizzazioni rispetto al principio generale di ripartizione territoriale delle risorse stesse del Fondo, che vanno assegnate nella misura dell'85% in favore delle zone del Mezzogiorno e nella misura del 15% in favore delle aree sottoutilizzate del Centro-Nord. In caso di adozione di disposizioni governative di urgenza, le indicazioni sono rese in occasione della presentazione al Parlamento del relativo disegno di legge di conversione. Rimesso a un Dpr l'adozione di un regolamento governativo con le disposizioni attuative della norma in esame, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria.

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate che confinano con le Regioni a statuto speciale (articolo 2, comma 46). Il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le Regioni a statuto speciale è incrementato di 22 milioni di euro l'anno nel 2009 e nel 2010 e di 27 milioni di euro nel 2011.

Gasolio e Gpl (articolo 2, commi 12 e 13). Dal 1° gennaio 2009 vengono confermate le disposizioni fiscali di riduzione del costo di gasolio e Gpl impiegati in zone montane e altri specifici territori nazionali. In particolare vanno a regime le agevolazioni fiscali per gasolio e Gpl per riscaldamento impiegati nelle zone montane e in altri specifici territori (articolo 5 del Dl 356/2001) e il credito d'imposta sulel reti di teleriscaldamento alimentate da biomassa o con energia geotermica (articolo 6 del Dl 356/2001). Dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 si applicano le disposizioni in materia di accisa relative alle agevolazioni sul gasolio e sul gas petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni in zona climatica E. L'agevolazione consiste nella riduzione del costo del gasolio (0,026 euro per litro) e del Gpl (0,026 euro per chilogrammo) impiegati, rispettivamente, per il riscaldamento e per la combustione.

Gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra (articolo 2, comma 14). Prorogata per il 2009 l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nelle coltivazioni sotto serra. La disposizione, inoltre, estende l'esenzione, per l'anno 2009, agli oli vegetali impiegati per fini energetici nelle serre.



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