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Parte II

FISCALE > SISTEMA FISCALE


REGIME FISCALE DELLE PRINCIPALI COMPONENTI POSITIVE E NEGATIVE DI REDDITO


LIBERALITA'

In linea generale le erogazioni non sono deducibili.
Fanno eccezione le liberalità concesse ai dipendenti (art. 95, comma 1 del TUIR) e le fattispecie disciplinate dall'art. 100, comma 2, del TUIR (erogazioni a ONLUS,ecc)

SPESE GENERALI

Le spese che si riferiscono indistintamente ad attività produttive di reddito imponibile e ad attività produttive di proventi esenti sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, senza tener conto delle plusvalenze da partecipation exempition (art. 109,comma 5 del TUIR).

COSTI RELATIVI A REDDITI ESENTI

I componenti positivi che non concorrono a formare il reddito sono formati:
-dai proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva;
-dai proventi dei cespiti che fruiscono di esenzione dall'imposta.

AMMORTAMENTI BENI MATERIALI

Gli ammortamenti annui dei beni materiali devono essere effettuati, ai fini fiscali, entro i limiti previsti da appositi decreti ministeriali (la cui misura non necessariamente coincide con l'aliquota imputata a conto economico secondo corretti principi contabili).

AMMORTAMENTO BENI IMMATERIALI

Le quote annue di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell' ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore ad un terzo del loro costo.
Le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge.
Le quote di ammortamento del costo dei marchi di impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo.
Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.

SVALUTAZIONE CREDITI

L'accantonamento annuo per rischi di perdite su crediti deve essere effettuato entro il limeite dello 0,50% dei crediti risultanti in bilancio non coperta da garanzia assicurativa e originati da operazioni di cessioni di beni o prestazione di servizi, e solo sino a quando l'accantonamento raggiunga il 5% degli stessi crediti.
Ai sensi dell' art. 101, comma 5, del TUIR, le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi, o se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
La deducibilità è consentita limitatamente alla parte che eccede gli accantonamenti per rischi di perdite su crediti dedotti nei precedenti esercizi.

ONERI DERIVANTI DA OPERAZIONI E CONCORSI A PREMI

L'accantonamento per tali oneri è deducibile in misura non superiore al 30%, per le operazioni a premio e al 70% per i concorsi a premio dell'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio.

NORMA DI CHIUSURA


Per la norma generale di cui al 4° comma dell' art.107 del TUIR, non sono ammessi altri accantonamenti diversi da quelli previsti dalle norme tributarie (così, ad esempio, è escluso l'accantonamento per i prodotti venduti con garanzia).

VALUTAZIONE DEL MAGAZZINO

Le norme tributarie dettano criteri di valutazione delle rimanze che possono differire da quelli che l'impresa ha scelto di adottare nel rispetto delle prescrizioni civilistiche, ma non richiedono che i criteri fiscali siano riflessi in bilancio.
Per le materie prime e i prodotti le norme civilistiche ammettono il criterio del costo specifico e, quando essi rappresentino beni fungibili, anche quelli del costo medio, FIFO e LIFO, mentre la norma fiscale , quando non si adottino i costi specifici, FIFO o metodo della media ponderata, richiede come limite minimo, la valutazione a LIFO ( a scatti annuali).
Per i prodotti in corso di lavorazione e i servizi in corso di esecuzione le norme civilistiche ammettono gli stessi criteri sopra indicati,mentre la norma fiscale richiede la valutazione a costo specifico.
Per i lavori in corso su ordinazione le norme civilistiche ammettono, come scelta facoltativa e prescindendo dalla durata delle lavorazioni, la valutazione al costo o con metodo della percentuale di completamento dei lavori, mentre la norma fiscale-salvo dell' ufficio imposte all' adozione del criterio del costo,purchè tale criterio venga analizzato in bilancio - la valutazione col metodo della percentuale di completamento per le lavorazioni di durata ultrannuale e col criterio del costo per quelle di durata inferiore.

SPESE DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Le spese di manutenzione e riparazione che eccedono il 5% del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili quale risulta all'inizio dell'esercizio dal registro dei cespiti ammortizzabili, sono deducibili per quote costanti nei cinque esercizi successivi a quello del loro sostenimento.

SPESE RELATIVE A STUDI E RICERCHE

Deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.

SPESE DI RAPPRESENTANZA

Pienamente deducibili gli oneri sostenuti a favore dei clienti ad eccezione di quelli relativi ad eventi ludici.
La congruità è fissata sulla base di una percentuale dei ricavi. Sono questi i principali contenuti del regolamento sulle spese di rappresentanza approdato in Gazzetta Ufficiale.
L'intervento regolamentare si apre con la definizione di spesa di rappresentanza: la stessa si qualifica in base alla sua caratteristica di gratuità. Ma oltre a ciò, per essere tale, la spesa deve avere finalità promozionali o di pubbliche relazioni (in caso contrario si rientrerebbe nel concetto di liberalità) e deve rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell'obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa.Il decreto offre poi una mappa delle spese che per presunzione devono essere considerate di rappresentanza ricordando quelle relative a:viaggi turistici in cui è svolta attività promozionale;eventi a carattere conviviale in occasione di ricorrenze aziendali e festività;intrattenimenti in occasione della inaugurazione di nuove sedi dell'impresa ovvero di nuovi uffici o stabilimenti o anche in occasione di mostre e fiere;ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi potenzialmente finalizzata ad assicurare all'impresa benefici in termini promozionali o relazionali (compreso il caso delle erogazione di contributi per l'organizzazione di convegni).Tutte tali spese sono di rappresentanza inerenti e pertanto deducibili nel rispetto dei limiti di importo fissati dal decreto stesso. Tali limiti sono introdotti per individuare la congruità delle spese di rappresentanza sostenute. Quelle di importo inferiore o pari:a) all' 1,3 % dei ricavi e altri proventi (somma della voce A1 e A5 del conto economico) per ricavi fino a euro 10 milioni;b) allo 0,5 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;c) allo 0,1 % dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni;sono ritenute congrue e quindi deducibili. Per quelle ulteriori scatta invece l'indeducibilità assoluta. Ultima previsione sostanziale del decreto è quella che introduce una nuova presunzione questa per escludere, dal novero delle rappresentanza, alcuni oneri abituali per le aziende. Si prevede infatti che le spese di vitto, viaggio e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali:in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili di visite alla sede, agli stabilimenti o unità produttive dell'impresa, non sono considerate spese di rappresentanza e, pertanto, non sono soggette al rispetto del limite di congruità prima descritto.Come contropartita alle semplificazioni offerte, il decreto impone maggiori oneri documentali utili per comprovare la natura della spesa facilitando in tal caso le esigenze di controllo del fisco titolato appunto a richiedere tali giustificazioni (si ritiene anche per le spese sostenute nel 2008). Si stabilisce, infatti, che dalla documentazione relativa al sostenimento delle predette erogazioni e spese deve risultare anche la generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo di svolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti

SPESE DI PUBBLICITA' E PROPAGANDA

Deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.

LE PLUSVALENZE PATRIMONIALI


L'art. 86 del TUIR prevede che le plusvalenze dei beni relativi all'impresa, diversi da quelli atti a generare ricavi, concorrano a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui sono state realizzate ovvero, se i beni sono stati posseduti per un periodo non inferiore a tre anni, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi, ma non oltre il quarto.
L'art. 87 del TUIR prevede uno specifico regime di (parziale) esenzione delle plusvalenze derivanti dalle cessioni di immobilizzazioni finanziarie. (PARTECIPATION EXEMPTION)

PARTECIPATION EXEMPTION

La disciplina in commento si applica alle plusvalenze realizzate relative ad azioni o quote di partecipazioni in società, in presenza delle seguenti condizioni:
1)possesso ininterrotto dal 1 giorno del 18° mese anteriore l'avvenuta cessione (requisito di durata di possesso);
2)classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso (requisito di iscrizione della partecipazione);
3)residenza fiscale della partecipata in paese diverso da quelli a regime fiscale privilegiato,salvo interpello (requisito di residenza della partecipata);
4)esercizio di una impresa commerciale (non rileva per le quotate) (requisito di attività della partecipata);

A seguito dell' emanazione del D.L. n 203 del 30/09/2005 (convertito dalla L. 248/2005), le percentuali di esenzione delle plusvalenze realizzate dal 01/01/2007 sarà dell' 84% del loro ammontare.

Considerato che il maggior valore di una partecipazione deriva, in linea di principio, da redditi realizzati, già tassati e non distribuiti dalla partecipata, ovvero da plusvalenze latenti sui beni della stessa suscettibili di assoggettamento a tassazionein sede di realizzo, l'esenzione (ora parziale) delle plusvalenze su partecipazioni (così come l'esclusione relativa ai dividendi) intende evitare la doppia imposizione di redditi già tassati o comunque di futura tassazione in via definitiva.

Ai fini dell'applicabilità della norma non assume rilievo alcuno la percentuale di capitale rappresentata dalla partecipazione oggetto di cessione.

MINUSVALENZE PATRIMONIALI

Le minisvalenze su beni patrimoniali e strumentali, cioè su beni diversi da quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell' impresa,possono essere dedotte solo se realizzate, ossia le svalutazioni, non sono deducibili nell'esercizio in cui sono iscritte in bilancio secondo criteri civilistici.
Le minusvalenze realizzate sulle partecipazioni che godono della partecipation exemption sono indeducibili.


SVALUTAZIONI DI PARTECIPAZIONI

Le svalutazioni delle partecipazioni esenti non sono deducibili.
Sono indeducibili anche le svalutazioni delle altre partecipazioni, incluse quelle iscritte nell'attivo circolante.
Vi è la possibilità di ricorrere a consolidato fiscale o a trasparenza così da poter, di fatto, dedurre le perdite della partecipata.



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