Menu principale:
FISCALE > FINANZIARIA 2009
Gente di mare, pesca costiera e lagunare (articolo 2, comma 2). Per salvaguardare l'occupazione della gente di mare si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2009, il credito d'imposta in misura corrispondente all'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo imbarcato sulla navi iscritte al Registro internazionale previsto dall'articolo 4 del Dl 457/1997 e gli sgravi contributivi per il personale imbarcato (esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali). I benefici sono estesi nel limite dell'80% alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari. La norma stabilizza a regime l'applicazione di questi benefici, fino a oggi disposti annualmente attraverso ripetute proroghe.
Interventi di ristrutturazione di immobili e di recupero del patrimonio edilizio (articolo 2, comma 15). Proroga per l'anno 2011 della detrazione ai fini dell'Irpef spettante nella misura del 36%: a) delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (sono detraibili le spese sostenute dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011, al posto del dicembre 2010 come prevedeva precedentemente la norma); b) agli acquirenti o agli intestatari di immobili facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzione e da cooperative edilizie (il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato al 31 didembre 2011 e il termine entro il quale devono essere alienati o assegnati i beni è differito al 30 giugno 2012); c) delle agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto (Iva ridotta al 10% per interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata).
Istruzione (articolo 2, comma 47). Un decreto Istruzione, di concerto con i ministri dell'Economia e per i Rapporti con le regioni, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fisserà entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2009 i criteri per la distribuzione alle Regioni delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.
New slot: sale il prelievo dell'Erario (articolo 2, comma 49). Sale poi il prelievo dell'Erario sulle new slot (apparecchi per il gioco collegati in rete): si passa da 12,70 a 13,40 euro a partire dal 1° gennaio 2009. Le maggiori entrate che arriveranno, rispetto a quanto incassato nel 2008, saranno divise tra Unire e Coni.
Patto di stabilità interno (articolo 2, comma 41). Nel corso dell'esame dell'Aula alla Camera modificato l'articolo 77-bis del Dl 112/2008, relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali per il triennio 2009-2011. Viene precisato che il saldo finanziario calcolato in termini di competenza mista, considerato ai fini della determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno è quello risultante dalla differenza fra entrate finali e spese finali. Vanno escluse dal compito del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province a dai comuni per l'attuazione delle ordinanze del presidente del Consiglio dei ministri in caso di dichiarazione di stato di emergenza. Questa esclusione è operativa anche se le spese si effettuano in più anni, a patto che siano nei limiti delle risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della protezione civile l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno entro il mese di gennaio dell'anno successivo. Escluse dal computo del saldo finanziario 2007 - di riferimento per individuare i saldi obiettivo e i saldi utili per il rispetto del patto di stabilità - oltre che le risorse derivanti dalla cessione di azioni e quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici e le risorse derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare, anche le risorse provenienti dalal distribuzione di dividendi derivanti da operazioni straordinarie poste in essere da queste società qualora quotate nei mercati regolamentati. L'esclusione vale nel caso in cui le risorse sono destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito. Le informazioni che vengono inviate semestralmente dagli enti locali sottoposti al Patto di stabilità per il triennio 2009-2011 al ministero dell'Economia ai fini del monitoraggio degli adempimenti relativi al patto e della verifica del rispetto degli obiettivi del patto, siano messe a disposizione della Camera e del Senato, oltre che dell'Upi e dell'Anci come già previsto dalla normativa vigente, da parte del ministero dell'Economia secondo modalità e con contenuti individuati tramite apposite convenzioni. La riduzione dei trasferimenti erariali prevista per gli enti locali che non rispettino gli obiettivi del patto di stabilità negli anni 2008-2011, è commisurata allo scostamento dall'obiettivo, ed effettuata pertanto in misura pari all'importo corrispondente alla differenza tra il saldo programmatico e il saldo reale effettivamente raggiunto dall'ente inadempiente, anziché in misura pari al 5% del contributo ordinario, come previsto dalla disciplina vigente. Non applicazione delle sanzioni (riduzione dei trasferimenti e divieto di impegnare spese di parte corrente, di ricorrere all'indebitamento e di procedere ad assunzioni), in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 per pagamenti relativi a spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti entro la data del 25 giugno 2008, laddove gli enti locali inadempienti siano stati virtuosi nel triennio 2005/2007 e abbiano registrato nel 2008 impegni di spesa corrente per un ammontare non superiore a quello medio del triennio 2005/200. Gli impegni di spesa corrente del 2008 devono essere calcolati al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale.
Patto di stabilità e interventi infrastrutturali (articolo 2, comma 48). Le sanzioni previste dall'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del Dl 112/2008 non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali, appositamente autorizzati con decreto del ministero dell'economia, d'intesa con la Conferenza unificata, previa individuazione delle corrispondenti risorse finanziarie. Un decreto del ministero dell'Economia stabilirà le modalità di verifica dei risultati utili al patto di stabilità interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione di queste novità. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze entro 20 giorni dalla trasmissione. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanare, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Finanziaria per il 2009, saranno adottate le disposizioni sui criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali sul punto, con i termini e le modalità per l'invio delle istanze da parte degli enti interessati.
Patto di stabilità interno per le Regioni, sanzioni (articolo 2, comma 39). Modificato il comma 658-bis dell'articolo 1 della legge 296/2006, relativo all'applicazione delle sanzioni nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non abbiano conseguito per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilità interno. In pratica viene meno l'applicazione delle sanzioni per le regioni e le province autonome qualora cioè lo scostamento registrato dalla regione rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in conto capitale effettuate per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea (escluse le quote di finanziamento nazionale). Il testo vigente prevede invece che la regione, per evitare la sanzione, debba recuperare lo scostamento nell'anno 2008.
Patto di stabilità per le Regioni, spese interventi cofinanziati dall'Unione europea (articolo 2, comma 42). Introdotti due commi aggiuntivi all'articolo 77-ter del Dl 112/2008 (manovra d'estate) che mirano a escludere le spese effettuate per interventi cofinanziati dall'Unione europea dal calcolo del Patto di stabilità. A decorrere dal 2008, dal computo della base di calcolo e del saldo rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del Patto di stabilità interno di regioni e province autonome non sono computate le spese in conto capitale effettuate dagli enti per interventi cofinanziati dall'Unione europea, relativamente ai finanziamenti comunitari (restano, dunque, computate nella base di calcolo e nei risultati del Patto di stabilità interno le sole quote di finanziamento statale e regionale). Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori di cofinanziamento, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso nelle spese del Patto di stabilità relativo all'anno della comunicazione del mancato riconoscimento. Se la comunicazione avviene nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere effettuato anche nell'anno
successivo.
Piccola proprietà contadina (articolo 2, comma 8). Prorogate al 31 dicembre 2009 le agevolazioni tributarie previste per l'acquisto di terreni finalizzati alla formazione e all'arrotondamento della piccola proprietà contadina. I benefici consistono nell'applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa di 168 euro. Resta dovuta nella misura ordinaria (1%) l'imposta catastale.
Raccolta e accettazione di scommesse (articolo 2, comma 50). Per garantire la continuità nella gestione del servizio di raccolta e accettazione delle scommesse e la tutela dei preminenti interessi pubblici connessi, previo esperimento delle necessarie procedure di gara a evidenza pubblica e comunque non oltre il 31 marzo 2009 (la data slitta di due mesi, prima era previsto il 31 gennaio 2009) sono revocate le concessioni per la raccolta e accettazione di scommesse al totalizzatore nazionale, a libro e a quota fissa sui risultati delle corse dei cavalli, regolate dalla convenzione tipo approvata con decreto del Ministro delle finanze 20 aprile 1999, come integrata dalla deliberazione del commissario straordinario dell'Unire del 14 ottobre 2003, n. 107, allo stato ancora attive.
Rinnovo contratti pubblico impiego (articolo 2, commi da 27 a 35). Per il biennio contrattuale 2008-2009, le risorse per il personale statale previste dalla legge 244/2007 per l'indennità di vacanza contrattuale sono maggiorate, a decorrere dall'anno 2009 di 1.560 milioni di euro. Per il personale in regime di diritto pubblico appartenente alle Amministrazioni statali le risorse per i miglioramenti economici sono determinate in 680 milioni di euro a decorrere dal 2009 con specifica destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia. Gli stanziamenti previsti, a decorrere dall'anno 2009, per la copertura degli oneri, comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni.