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UTILI DA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA' DI CAPITALI
La riforma ha modificato radicalmente il sistema di tassazione dei dividendi percepiti da soci di società di capitali.
E' rimasto invariato il principio di cassa: i dividendi concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui sono percepiti.
Alla società che percepisce il dividendo non spetta più il credito di imposta, che quindi non va più computato in aumento del reddito imponibile, nè a riduzione delle imposte dovute.
La quota imponibile del dividendo è limitata al 5% del suo ammontare, con conseguente doppia tassazione della detta quota di reddito, a meno di opzione per il consolidato fiscale ovvero per il regime di trasparenza.
Per le persone fisiche non in regime di impresa:
A)se la partecipazione è qualificata (superiore al 25% del capitale o patrimonio ovvero al 20% dei diritti di voto,2% se per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati) la parte del dividendo tassato è del 40% alla quale si applica l'aliquota marginale di tassazione.
B)se la partecipazione è non-qualificata (pari o inferiore al 25% del capitale o patrimonio ovvero al 20% dei diritti di voto,2% per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati) la parte del dividendo tassata è del 100% alla quale si applica l'aliquota del 12,5%.
Il nuovo regime di tassazione dei dividendi in capo ai soggetti esercenti attività di impresa è applicato anche in relazione agli utili distribuiti da società estere diverse da quelle residenti in Stati a regime fiscale privilegiato, salvo la possibilità di interpello.
Laddove percepiti da una persona fisica non in regime di impresa vige l'assoggettamento a ritenuta del 12,5% sul dividendo netto frontiera:
- a titolo di acconto per le partecipazioni qualificate ( no black list) applicata sul 40% del dividendo;
- a titolo di imposta per le partecipazioni non qualificate (anche black list ma solo se quotate) applicata sul 100% del dividendo.
Indipendentemente dalla delibera, ai fini fiscali, si presumono ex lege distribuite prioritariamente le riserve di utili diverse da quelle in sospensione d' imposta e da quelle indisponibili per la distribuzione.
CONTROLLED FOREIGN COMPANIES
Il reddito conseguito da un impresa o da una società controllata residente in stati a fiscalità privilegiata viene imputata automaticamente al soggetto residente in Italia.
La disciplina è estesa anche alle imprese estere collegate, partecipate in misura non inferiore al 20%, seppur con differenti modalità di determinazione del reddito della partecipata da attribuire per trasparenza.
Il reddito è attribuito al soggetto residente in proporzione alla partecipazione detenuta ed assoggettato a tassazione separata, con l'aliquota media calcolata sul reddito complessivo (minimo 27%).
E' riconoscibile una detrazione per le imposte estere pagate a titolo definitivo.
I relativi dividendi esteri sono esclusi da imposizione fino all' ammontare del reddito imputato per trasparenza.
INDEDUCIBILITA' DELLE SPESE
Sono indeducubili le spese e i componenti negativi di reddito che derivano da operazioni intercorse tra imprese residenti e imprese domiciliate in Stati non UE a fiscalità privilegiata individuati in Black List.
Queste spese divengono deducili solo qualora si fornisca la prova che l'impresa estera svolge prevalentemente una attività industriale o commerciale effettiva ovvero si fornisca la prova che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione.