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Scissione

ECONOMIA > SOCIETA' > Trasformazione Fusione Scissione


Si tratta di un operazione straordinaria con cui la società che si
scinde trasferisce tutto o parte del proprio patrimonio ad una o più società già esistenti od appositamente costituite per far confluire l’apporto.
Ai soci della società scissa in cambio della diminuzione di valore dell’investimento originario vengono assegnate azioni o quote delle società beneficiarie.

L’operazione di
scissione può essere efficacemente utilizzata per perseguire diverse finalità rivolte a:
-Ridefinizione degli assetti societari
-Riassetto organizzativo
-Concentrazione di imprese
-Ristrutturazione finanziaria
-Agevolazione di processi di liquidazione
-Cessione totale o parziale dell’impresa

Art. 2504 septies Forme di scissione
La scissione di una società si esegue mediante trasferimento dell'intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima; la scissione di una società può eseguirsi altresì mediante trasferimento di parte del suo patrimonio a una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, e assegnazione delle loro azioni o quote ai soci della prima.
La partecipazione alla scissione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsuali né a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell'attivo.

Art. 2504 octies Progetto di scissione
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono un progetto dal quale devono risultare i dati indicati nel primo comma dell'art. 2501 bis ed inoltre l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie.
Se la destinazione di un elemento dell'attivo non è desumibile dal progetto, esso, nell'ipotesi di trasferimento dell'intero patrimonio della società scissa, e ripartito tra le società beneficiarie in proporzione della quota del patrimonio netto trasferito a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; se il trasferimento del patrimonio della società è solo parziale, tale elemento rimane in capo alla società trasferente.
Degli elementi del passivo, la cui destinazione non è desumibile dal progetto, rispondono in solido, nel primo caso, le società beneficiarie, nel secondo la società trasferente e le società beneficiarie.
Dal progetto di scissione devono risultare i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie. Il progetto deve prevedere che ciascun socio possa in ogni caso optare per la partecipazione a tutte le società interessate all'operazione in proporzione della sua quota di partecipazione originaria.
Il progetto di scissione deve essere pubblicato a norma dell'ultimo comma dell'art. 2501 bis.

Art. 2504 novies Norme applicabili
Gli amministratori delle società partecipanti alla scissione redigono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli artt. 2501 ter e 2501 quater.
La relazione deve inoltre illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto trasferito alle società beneficiarie e di quello che eventualmente rimanga nella società scissa.
La relazione degli esperti è regolata dall'art. 2501 quinquies. Tale relazione non e richiesta quando la scissione avviene mediante la costituzione di una o più nuove società e non siano previsti criteri di attribuzione delle azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Sono altresì applicabili gli artt. 2501 sexies, 2502, 2502 bis, 2503, 2503 bis, 2504, 2504 ter, 2504 quater e 2504 sexies.

Art. 2504 decies Effetti della scissione
La scissione ha effetti dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove. Per gli effetti a cui si riferisce l'art. 2501 bis, nn. 5) e 6), si possono stabilire date anche anteriori.
Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa trasferito o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società a cui essi fanno carico.
Capo IX: Delle società costituite all'estero od operanti all'estero
Art. 2505 Società costituite all'estero con sede nel territorio dello Stato
Le società costituite all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validità dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana).

Art. 2506 Società estere con sede secondaria nel territorio dello Stato
Le società costituite all'estero, le quali stabiliscono nel territorio dello Stato una o più sedi secondarie con rappresentanza stabile, sono soggette, per ciascuna sede, alle disposizioni della legge italiana sulla pubblicità degli atti sociali. Esse devono inoltre pubblicare, secondo le medesime disposizioni, il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita delle persone che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, con indicazione dei relativi poteri, e depositarne nel registro delle imprese le firme autografe.
Ai terzi che hanno compiuto operazioni con la sede secondaria non può essere opposto che gli atti pubblicati ai sensi dei commi precedenti sono difformi da quelli pubblicati nello Stato ove è situata la sede principale.
Le società costituite all'estero sono altresì soggette, per quanto riguarda le sedi secondarie alle disposizioni che regolano l'esercizio dell'impresa o che la subordinano all'osservanza di particolari condizioni.
Negli atti e nella corrispondenza delle sedi secondarie di società costituite all'estero devono essere contenute le indicazioni richieste dall'art. 2250; devono essere altresì indicati l'ufficio del registro delle imprese presso il quale è iscritta la sede secondaria e il numero di iscrizione.

Art. 2507 Società estere di tipo diverso da quelle nazionali
Le società costituite all'estero, che sono di tipo diverso da quelli regolati in questo codice, sono soggette alle norme della società per azioni, per ciò che riguarda gli obblighi relativi alla iscrizione degli atti sociali nel registro delle imprese (2188, 2330, 2411, 2436) e la responsabilità degli amministratori (2392 e seguenti).

Art. 2508 Responsabilità in caso di inosservanza delle formalità
Fino all'adempimento delle formalità sopra indicate, coloro che agiscono in nome della società rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Art. 2509 Società costituite nel territorio dello Stato con attività all'estero
Le società che si costituiscono nel territorio dello Stato, anche se l'oggetto della loro attività è all'estero, sono soggette alle disposizioni della legge italiana).
Art. 2510 Società con prevalenti interessi stranieri
Sono salve le disposizioni delle leggi speciali che vietano o sottopongono a particolari condizioni l'esercizio di determinate attività da parte di società nelle quali siano rappresentati interessi stranieri.

Tipologia di scissione

-Scissione totale
Con la scissione totale la società scissa trasferisce tutto il suo patrimonio a società preesistenti o di nuova costituzione.
In cambio delle azioni o quote della società scissa i soci ricevono azioni o quote della società beneficiaria.

-Scissione parziale
Con la scissione parziale la società scissa continua ad esistere e parte del suo patrimonio a società preesistenti o di nuova costituzione.
In ipotesi di scissione parziale ad unica beneficiaria si configura una fusione per incorporazione parziale. In cambio delle azioni o quote della società scissa i soci ricevono azioni o quote della società beneficiaria.

Tipi di scissione in funzione delle modalità di assegnazione di quote o azioni:

-Scissione proporzionale
Le quote di ciascuna società beneficiaria sono attribuite ai soci della società scissa in proporzione alle quote da essi detenute in questa ultima.
-Scissione non proporzionale
Le quote di ciascuna società beneficiaria sono attribuite ai soci della società scissa non in proporzione alle quote da essi detenute in questa ultima.
N.B. Deve essere sempre rispettata la condizione in base alla quale il valore economico delle azioni o quote delle beneficiarie assegnate deve essere pari al valore complessivo delle azioni o quote assegnate moltiplicato per la percentuale di partecipazione al capitale della scissa.


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