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Società di capitali

ECONOMIA > SOCIETA' > Costituzione


Le
società di capitali si suddividono in:


Società a responsabilità limitata


Società per azioni


Società in accomandita per azioni


Società cooperative e le mutue assicuratrici





La
società a responsabilità limitata, abbreviato S.r.l., è una società di capitali in cui i soci rispondono nei confronti dei terzi nel limite del capitale sottoscritto, è disciplinata dagli articoli 2462 - 2483 c.c. ed è dotata di personalità giuridica; risponde per le obbligazioni sociali soltanto col suo patrimonio;
Il capitale sociale minimo è previsto in euro 10.000,00 .
La costituzione può avvenire con contratto o con atto unilaterale, l'atto costitutivo, redatto per atto pubblico, deve contenere le indicazioni prescritte dall'art. 2463 c.c., le formalità per la costituzione e per la successiva iscrizione della società presso il Registro delle Imprese sono identiche, in virtù di apposito rinvio, a quelle dettate per le S.p.A.; pertanto sino alla iscrizione per le obbligazioni sociali rispondono i soci solidalmente ed illimitatamente.

E' prevista la possibilità di S.R.L. con socio unico: è costituita da una sola persona fisica che forma la sua società con il capitale. In tal modo l'unico socio non è responsabile per l'intera proprietà in suo possesso, ma è responsabile limitatamente al capitale sociale sottoscritto.
A norma del'art. 2464 c.c. alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere depositato presso una banca almeno il 25% del capitale sociale; i conferimenti in denaro possono essere effettuati anche mediante una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria di pari importo, il socio ha facoltà, poi, di sostituire la polizza o la fideiussione con l'importo dovuto.
Nelle S.R.L. il capitale sociale non può essere suddiviso in azioni, pertanto la partecipazione sarà caratterizzata da "quote"; conseguentemente i diritti in capo ai soci, in difetto di diversa disposizione statutaria, spettano agli stessi in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Le quote sono liberamente trasferibili, tuttavia l'atto costitutivo può vietare o limitare il loro trasferimento.
Nelle S.R.L. sono previsti diritti in capo ai soci maggiormente penetranti nella vita della società, rispetto a quelli previsti per gli stessi soci delle S.p.A., tali diritti, oltre a quelli tradizionali di intervento nell'assemblea dei soci, di voto, di ripartizione degli utili e della quota di liquidazione (queste ultime due facoltà salvo diversa previsione statutaria) in proporzione all'entità della partecipazione, sono:
1) avere, per i soci che non partecipano all'amministrazione, dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione (art. 2476 c.c.);
2) facoltà di chiedere l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (art. 2476 c.c.);
3) opzione sulle nuove quote di partecipazione nel caso di aumento di capitale sociale (art. 2481 bis c.c.).

Gli organi della S.R.L. sono:
A. L'assemblea dei soci, la quale per disposizione dell'art. 2479 c.c., ha competenza in materia di approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; nomina, qualora prevista nell'atto costitutivo, degli amministratori; eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore; modificazioni dell'atto costitutivo; decisioni per il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti in capo ai soci. L'assemblea dei soci delibera inoltre sulle materie riservate alla propria competenza dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla propria approvazione.
È prevista la possibilità, da parte dell'atto costitutivo, che le decisioni dei soci possano esser adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
B. L'organo amministrativo, in tal senso l'art. 2475 c.c. dispone che l'amministrazione competa, in difetto di espressa previsione dell'atto costitutivo, ad uno o più soci. Nel caso di pluralità degli amministratori l'atto costitutivo può prevedere che l'amministrazione sia esercitata congiuntamente o disgiuntamente e che le decisioni siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.
La rappresentanza della società è affidata agli amministratori. L'art. 2475 ter e 2476 c.c. prevedono, rispettivamente, i casi di conflitto di interessi in capo agli amministratori e la responsabilità degli stessi.
C. L'organo di controllo. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze ed i poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore. Qualora il capitale sociale sia uguale o maggiore di quello previsto per le S.p.A. (E. 120.000,00) o nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'art. 2435 bis la nomina del collegio sindacale è obbligatoria; con riferimento a quest'ultima previsione l'obbligo cessa qualora per due esercizi consecutivi due dei predetti limiti non vengano superati.
Quando nominato, al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di S.p.A.


La
società si dice per azioni, abbreviato S.p.a., quando il capitale conferito dai soci viene rappresentato da un documento scritto che si chiama azione e rappresenta la quota di capitale conferito.
Le caratteristiche principali di tale tipo di società possono essere rinvenute dalla limitazione della responsabilità in capo ai soci nel limite del capitale sociale sottoscritto ed essendo il capitale sociale suddiviso in azioni.
La società può essere costituita per contratto o per atto unilaterale.

Le condizioni per la costituzione della S.p.A., a norma dell'art. 2329 c.c., sono:
1) Sottoscrizione del capitale sociale (almeno 120.000 €);
2) Versamento del 25% dei conferimenti in denaro presso una banca;
3) Conferimenti sia in denaro che in natura;
4) Autorizzazioni governative ed esistenza delle condizioni richieste dalle leggi speciali in ordine alla costituzione, in funzione dell'oggetto.
5) Controllo giudiziario in sede di omologazione;
6) Iscrizione della società nel Registro delle Imprese.
L'atto costitutivo, ai sensi dell'art. 2328 c.c., deve contenere:
a) il cognome e il nome o la denominazione, la data ed il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede,
b) la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
c) la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
d) l'attività che costituisce l'oggetto sociale
e) l'ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato
f) il numero e l'eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione circolazione
g) il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
h) le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
i) i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
l) il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra di essi hanno la rappresentanza della società;
m) il numero dei componenti il collegio sindacale;
n) la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
o) l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
p) la durata della società, ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.

Entro venti giorni dalla stipula dell'atto costitutivo il notaio ricevente e gli amministratori hanno l'obbligo di depositare lo stesso atto, unitamente ai documenti richiesti.
Le azioni possono si suddividono in:
" ordinarie: le quali consentono il diritto agli utili e alla ripartizione del residuo attivo; il diritto al voto nell'assemblea; il diritto di opzione;
" privilegiate: che attribuiscono un privilegio nella distribuzione degli utili o nella restituzione del capitale allo scioglimento della società; i possessori hanno diritto di voto nell'assemblea;
" di risparmio: possono essere emesse solo dalle società quotate in Borsa e nel limite della metà del capitale sociale, unitamente alle azioni a voto limitato, non danno diritto al voto, ma ad una ripartizione annuale degli utili in misura minima del 5% del valore nominale e/o comunque del 2% in più rispetto alle azioni ordinarie, godono di particolari agevolazioni fiscali;
" di godimento: Possono essere attribuite al possessore di azioni ordinarie, in sostituzione delle stesse e solo a seguito del rimborso del valore nominale di queste ultime, quando il valore dell'azione ordinaria sia superiore, al momento del rimborso, al valore nominale a causa delle riserve esistenti. Non hanno diritto al voto, salva espressa previsione dell'atto costitutivo, ma permettono di partecipare agli utili e alla quota del capitale dopo che siano state soddisfatte le altre azioni;
" a favore dei prestatori di lavoro: Vengono emesse a fronte dell'imputazione a capitale sociale di utili di esercizio ed assegante gratutitamente ai lavoratori della società o di società controllate, sono stabilite da apposite norme la forma, i diritti spettanti ai possessori ed i modi di trasferimento delle stesse azioni;
" con prestazioni accessorie: emesse solo in presenza di espressa previsione nell'atto costitutivo e col consenso unanime dei soci sono caratterizzate dall'onere, per il possessore, di ulteriori prestazioni non in denaro, ulteriori rispetto al conferimento già eseguito. La trasferibilità di tale tipo di titolo è subordinata al preventivo assenso da parte dell'organo amministrativo.

Gli organi della società sono:
" L'assemblea dei soci, che si distingue in generale (nella quale hanno diritto di intervento tutti i soci) e speciale (nella quale intervengono solo i soci detentori di particolari tipologie di azioni in ordine ad argomenti afferenti le stesse). Si distingue inoltre in:
a. ordinaria, che ha competenza in ordine all'approvazione del bilancio di esercizio, alla nomina e revoca degli amministratori e dei sindaci, sull'azione di responsabilità degli stessi, sul compenso di tali organi in difetto di espressa determinazione statutaria, sugli altri argomenti riservati dalla legge alla propria competenza e sulle autorizzazioni che lo statuto riserva alla stessa in ordine ad atti di amministrazione da compiersi da parte dell'organo amministrativo. Nelle società che adottano il sistema dualistico l'assemblea è competente alla nomina, revoca ed alla deliberazione in merito all'azione di responsabilità dei membri del consiglio di sorveglianza, alla eventuale distribuzione degli utili ed alla nomina del revisore.;
b. straordinaria, la quale delibera in merito alle modifiche staututarie quando tale competenza non sia, ad opera dello statuto stesso, demandata ad altri organi, sulla emissione delle obbligazioni convertibili in azioni e sulle altre materie previste dalla legge.
L'assemblea viene convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione salvo determinate ipotesi di convocazione obligatoria (ad esempio, annualmente per l'approvazione del bilancio o nelle ipotesi contemplate dagli artt. 2386 co. 2 e 4; 2447; 2401; 2446 co.1; 2484 n. 2; 2487; 2437 quater;2367 c.c.). Anche i sindaci (o il consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico) o il tribunale sono onerati della convocazione in determinate ipotesi previste dalla legge.

- L'organo amministrativo (amministratore unico, consiglio di amministrazione e, nelle società che optano per il sistema dualistico, il consiglio di gestione), che ha il compito della gestione della società e la rappresentanza per gli atti compiuti in nome della stessa. A norma dell'art. 2380 bis. c.c. gli amministratori possono essere anche non soci; qualora la società venga amministrata da un consiglio di amministrazione lo statuto indica il numero, fisso o variabile, dei membri dello stesso, in difetto la determinazione spetta all'assemblea. L'art. 2382 c.c. indica i casi in cui non si può ricoprire la carica di amministratore. La nomina dello/degli stessi è riservata all'assemblea dei soci, tranne il/i primi, che vengono nominati nell'atto costitutivo, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, tranne diversa disposizione statutaria; entro trenta giorni dalla nomina gli amministratori sono obbligati a chiederne l'iscrizione nel Registro delle Imprese. Possono essere revocati in qualunque momento ma, tranne il caso di giusta causa, hanno diritto al risarcimento dei danni. La cessazione della carica di amministratore ha effetto nel momento in cui vengono nominati i nuovi amministratori. Gli amministratori, tra l'altro, hanno la gestione della società, convocano l'assemblea, redigono il bilancio di esercizio da presentare all'assemblea per l'approvazione, provvedono a dare attuzione alle delibere dell'assemblea stessa, hanno l'onere della tenuta dei libri contabili e rappresentano la società all'esterno.

- L'organo di controllo (collegio sindacale, consiglio di sorveglianza), che a seguito della riforma del diritto societario esercita il controllo contabile esclusivamente nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e che non ricorrono alla redazione del bilancio consolidato; gli altri compiti sono: la sorveglianza sul rispetto, nella gestione, della legge e delle norme statutarie, la vigilanza sulla corretta gestione della società e vari controlli, determinati dalla legge, in ordine alle attività svolte dall'assemblea e dagli amministratori.


Nella
società in accomandita per azioni, abbreviato SAPA, esistono due categorie di soci:

- Socio accomandante: risponde nei limiti della quota conferita e non può amministrare la società

- Socio accomandatario: amministratori di diritto della società che rispondono solidalmente ed illimitatamente per le obbligazioni sociali. Non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano la nomina o revoca del consiglio di sorveglianza, dei sindaci, o delle azioni di responsabilità verso i loro confronti, quali amministratori.
La riforma non apportato modifiche, se non quella contenuta nell'art. 2459 che prevede la possibilità di articolare il sistema di amministrazione e controllo nella versione dualistica. Se i soci hanno optato per tale soluzione gli amministratori operano nella versione collegiale. È preclusa la possibilità dell'amministratore unico, in quanto la regola generale del consiglio di gestione determina, in non meno di due, il numero dei suoi componenti.
Alla S.a.p.a. si applicano, in quanto compatibili, le norme relative alla società per azioni.
La differenza tra s.a.s. e s.a.p.a:
" Nella S.a.s il socio accomandatario non è necessariamente amministratore, mentre nella S.a.p.a. la qualità di socio accomandatario ed amministratore sono inscindibili
" L'accomandatario di S.a.p.a risponde per il periodo in cui mantiene l'ufficio d'amministratore
La connessione fra le due qualità rappresenta il pregio, poiché garantisce stabilità alla gestione in quanto il socio accomandatario, salvo revoca, può mantenere la carica d'amministratore permanentemente, ed il limite poiché è anche illimitatamente responsabile nelle obbligazioni sociali.
Si ricorre a tale tipo di società per beneficiare della stabilità, particolarmente apprezzata nei gruppi imprenditoriali controllati da un azionariato scritto.
In tale società risulta attenuata l'irrilevanza della partecipazione, a ragione della responsabilità illimitata del socio accomandatario, amministratore di diritto.
Nella denominazione della società, deve essere riprodotto almeno uno dei soci accomandatari con l'indicazione del tipo di società, i terzi così possono subito identificare uno degli amministratori. Gli accomandatari devono essere indicati nell'atto costitutivo; essi sono soggetti alle stesse norme della S.p.a..
L'apparato organizzativo, non è più modellato su quello della società per azioni, anche in considerazione del fatto che non è possibile l'applicazione del sistema monistico.
La revoca degli amministratori deve essere deliberata con le maggioranza prevista per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria della S.p.a.
Se la s.a.p.a fosse organizzata con il sistema dualistico la competenza spetterebbe al consiglio di sorveglianza.
Per le modificazioni dell'atto costitutivo sono richieste maggioranze fissate per l'assemblea straordinaria delle società per azioni, con l'approvazione di tutti i soci accomandatari.


Società cooperative e le mutue assicuratrici possono assumere la forma delle s.p.a e delle s.r.l.; la scelta del modello non influisce sulle caratteristiche funzionali e strutturali dettate dal legislatore, l'importante è lo scopo mutualistico e la variabilità del capitale.
Le cooperative hanno funzione sociale prevista dall'ex art. 45 della Cost.. La reciprocità di prestazioni fra socio e società è uno degli elementi più importanti, mentre nelle società ordinarie l'obbiettivo è il lucro e la ripartizione di questo fra i soci.
Le cooperative devono svolgere la loto attività direttamente per i propri soci e a condizioni di favore rispetto a quelle praticate da aziende. L'obbligo della società è quello di fornire beni e servizi, occasioni di lavoro ecc. ai propri membri a condizioni favorevoli.
Il rapporto mutualistico si realizza in ogni settore, in base a rapporti contrattuali distinti e successivi rispetto al rapporto sociale; vi è l'esistenza di una duplicità di rapporti: rapporto di società e successivi rapporti di scambio. Per le mutue assicuratrici invece il rapporto di socio è conseguibile solo dopo aver stipulato il contratto d'assicurazione.
Il vantaggio patrimoniale per il socio, si realizza con il sostituirsi della cooperativa all'intermediario speculatore. Si elimina così il profitto che viene ridistribuito ai soci sotto forma di minor costo di beni e servizi offerti, o di maggior remunerazione per i beni e servizi offerti dai soci alla società. Alla riduzione dei costi concorrono anche le agevolazioni fiscali e gli incentivi che lo Stato accorda a tali tipi d'impresa.
L'art. 2545 sex, l'atto costitutivo stabilisce i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci, proporzionalmente alla qualità degli scambi mutualistici; a tale fine le cooperative devono separare contabilmente l'attività svolta con i soci affinché i ristorni non si trasformino in dividendi.
Art. 2525 e L speciali, stabiliscono i limiti massimi ai conferimenti per tutte le società cooperative; nessun socio può avere una quota o possedere azioni di valore maggiore di 100.000 € o maggiore del 2% del capitale sociale, se la cooperativa ha un numero di soci maggiore di 500.
La riforma ha previsto largamente, per tutte le società cooperative, la presenza di soci finanziatori accanto ai cooperatori. I soci finanziatori sottoscrivono gli strumenti finanziari diversi dalle azioni, ed acquistano particolari diritti patrimoniali e amministrativi, ma, per la legge, i loro interessi lucrativi non possono prevalere su quelli mutualistici dei cooperatori.
Altro elemento essenziale della cooperativa è la variabilità di capitale; il capitale infatti può essere aumentato mediante accoglimento da parte degli amministratori, delle domande d'ingresso di nuovi soci, senza modificazioni dell'atto costitutivo, attraverso una serie continua ed ininterrotta di conferimenti di nuovi soci.
Nelle cooperative, per le obbligazioni sociali, risponde solo la società con il suo patrimonio.
La partecipazione sociale: azioni (s.p.a.) o quote (s.r.l.); le azioni delle cooperative non sono destinate a circolazione e non hanno un vero mercato (ad eccezione delle banche popolari nelle quali è ammessa).
Il legislatore ha consentito la costituzione di cooperative con capitale irrisorio (25 € *9= quota minima per numero minimo soci =225 €). Tale principio non vale per le cooperative alle quali la legge impone capitale minimo obbligatorio:
- Cooperative di credito
- Cooperative d'assicurazione
- Cooperative mutue assicuratrici

Organi sociali
-Assemblea:
nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci ; ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero d'azioni possedute (se si tratta di persone giuridiche l'atto costitutivo può attribuire più voti ma non oltre i 5) ma il voto capitario comporta anche problemi di sottocapitalizzazione, poiché tutte le decisioni sociali devono conseguire l'approvazione della maggioranza dei soci cooperatori. Per favorire la capitalizzazione, il legislatore ha permesso l'emissione di strumenti finanziari con diritto di voto; l'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizioni ai cooperatori.
Ai soci finanziatori può essere attribuito voto plurimo, ma il totale dei loro voti non può essere maggiore ad 1/3 dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti nell'assemblea.
Il sistema del voto pro-capite consente la formazione di maggioranze e minoranze stabilite, che esprimono consigli d'amministrazione omogenei e duraturi. La riforma ha previsto una ipotesi di voto pro quote per l'elezione del collegio sindacale (se tale elezione è prevista nell'atto costitutivo), o in base agli scambi mutualistici effettuati con le società (voto proporzionale al ristorno), o per le cooperative i cui soci realizzano lo scopo mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive imprese.
La maggioranza richiesta per la regolarità della costituzione e la validità della deliberazione, sono determinate nell'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero di voti spettanti ai soci. I poteri della minoranza vanno commisurati, non al capitale posseduto ma, alle persone dei soci.
Il voto può esser dato per corrispondenza o con altri mezzi telematici, se l'atto costitutivo lo consente.
La legge vuole che il socio partecipi direttamente e personalmente alla vita della cooperativa

-Amministratori
L'atto costitutivo deve indicare il sistema d'amministrazione adottato; se sono coop.ve s.p.a. possono scegliere tre sistemi:
1) Tradizionale organo d'amministrazione e collegio sindacale
2) Dualistico consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza
3) Monistico consiglio d'amministrazione all'interno del quale è istituito un comitato preposto al controllo interno sulla gestione.
Rispetto a tali modalità il codice civile si limita ad indicare i diritti dei possessori di strumenti finanziari per quanto riguarda l'elezione di componenti del consiglio sorveglianza o del consiglio d'amministrazione.
I membri del consiglio d'amministrazione devono essere in maggioranza soci cooperativi, persone indicate dai soci cooperativi o persone giuridiche.
Ai possessori di strumenti finanziari non è concesso di eleggere più di 1/3 dei membri del consiglio d'amministrazione.

-Collegio sindacale
Si applicano le norme in materia di collegio sindacale previste nelle s.r.l. art. 2488, mentre alle cooperatiive obbligate alla certificazione del bilancio, si applica la disciplina del collegio sindacale delle s.p.a. quotate. L'art.2543 stabilisce che, la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se, il capitale sociale della cooperativa è maggiore al capitale sociale stabilito per la s.p.a. ordinaria (120.000€), o se per due esercizi consecutivi, il totale dell'attivo patrimoniale è superiore a 3.125.000 €, o se i ricavi per vendite o prestazioni sono maggiori di 6.250.000 €, o se il numero dei dipendenti occupati è superiore a 50 (devono essere superati 2 di questi limiti).
Spesso amministratori e sindaci, nelle cooperative, sono nominati da Stato o enti pubblici; gli elementi caratteristici della specifica disciplina sono:
a) nomina extra assembleare della sola minoranza degli organi
b) facoltà di nomina d'amministratori e sindaci, dipende esclusivamente dalle previsioni statutarie, ma non comporta che lo Stato o gli enti pubblici che li nominano siano soci della cooperativa
c) non vi può essere nomina extra assembleare d'amministratori e sindaci nelle: banche popolari ed in quelle di credito cooperativo.
Accanto ad amministratori e sindaci, gli statuti delle cooperative, spesso prevedono un collegio di probiviri al quale è attribuito il potere di risolvere le controversie interne della società.

Il controllo giudiziario
L'art. 2545 quinquiesdecies - controllo giudiziario - ha istituito anche nelle cooperative l'istituto del controllo giudiziario. Prima della riforma non esisteva tale possibilità poiché era in vigore un sistema di controlli sulla gestione e sulla mutualità, affidato alla pubblica amministrazione; ciò implicava l'esistenza di una disciplina di coordinamento tra l'attività delle P.A. e attività del tribunale.
La legittimazione all'azione è concessa ai soci che rappresentano 1/10 del capitale sociale, ovvero 1/10 del numero complessivo dei soci (nelle cooperative con 300 soci saliamo ad 1/20

Controlli
La riforma ha mantenuto in vita, in tutte le cooperative, il precedente sistema di controllo pubblico -->> vigilanza affidata al Ministero delle attività produttive; che si esercita con revisioni (disposte almeno ogni 2 anni ed eseguite dall'associazione nazionale di rappresentanza del movimento cooperativo), ed ispezioni straordinarie (disposte dal ministero sulla base delle risultanze emerse in sede di vigilanza; i provvedimenti sono: la cancellazione dall'albo, la gestione commissariale, la sostituzione dei liquidatori). Eccezione a questo, è fatta per le cooperative di credito le quali sono sottoposte a vigilanza della BCI e governativa; nonché le cooperative edilizie soggette alla vigilanza del ministero dei lavori pubblici.
È prevista la certificazione del bilancio per le cooperative che presentino uno di questi requisiti:
- valore della produzione > 60.000.000 €
- risorse disponibili > 4.000.000 €
- conferimenti dei soci finanziatori >2.000.000 €
La certificazione è affidata ad una società di revisione; vi sono sanzioni in caso di mancata presentazione -->> gestione commissariale. Se si perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente la revisione è obbligatoria.
L'insolvenza
Una tendenza interpretativa sostiene che, non sono soggette a fallimento, le cooperative che rispettano lo scopo mutualistico e quelle che non esercitano una versa e propria attività commerciale-



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