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Le società di persona si suddividono in:
Società semplice
Società in nome collettivo
Società in accomandita semplice
La Società semplice, abbreviata SS, è disciplinata dagli articoli 2251-2290 c.c., essa non può svolgere attività commerciale.
Nella società semplice l'atto costitutivo non e` soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti; il contratto sociale può essere modificato soltanto con il consenso di tutti i soci, se non e` convenuto diversamente.
Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.
La società semplice non è dotata di personalità giuridica, i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale.
Per quanto riguarda la responsabilità, ai sensi dell'art. 2267 c.c., per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci.
L'amministrazione della società può essere di tipo congiuntivo o disgiuntivo: nel primo caso le operazioni sociali possono compiersi solo col consenso della totalità dei soci amministratori, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, gli amministratori possono compiere, singolarmente, solo gli atti urgenti al fine di evitare un danno alla società; nel secondo caso l'amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta, sull'opposizione decide la maggioranza dei soci, da calcolarsi sulla base degli utili attribuiti ai singoli soci.
Il creditore particolare del socio, finché dura la società, può far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore e compiere atti conservativi (Cod. Proc. Civ. 670 e seguente) sulla quota spettante a quest'ultimo nella liquidazione.
Se gli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti, il creditore particolare del socio può inoltre chiedere in ogni tempo la liquidazione della quota del suo debitore.
La quota deve essere liquidata entro tre mesi dalla domanda, salvo che sia deliberato lo scioglimento della società.
La Società in nome collettivo, abbreviata SNC, è disciplinata dagli articoli 2291-2312 c.c. e, per quanto non disposto da tali norme, da quelle previste per la società semplice.
Nella società in nome collettivo tutti i soci rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.
Il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.
La S.N.C. è soggetta, ai sensi dell'art. 2296 c.c. alla pubblicazione.
L'atto costitutivo della società, con sottoscrizione autenticata dei contraenti, o una copia autentica di esso se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, deve entro trenta giorni essere depositato per l'iscrizione, a cura degli amministratori, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale.
Se gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società, o far condannare gli amministratori ad eseguirlo.
Se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico, è obbligato ad eseguire il deposito anche il notaio. L'Ufficio del Registro e la Camera di Commercio, si trovano di solito nei Capoluoghi di Provincia e nei principali Comuni.
Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese, i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia si presume che ciascun socio che agisce per la società abbia la rappresentanza sociale, anche in giudizio. I patti che attribuiscono la rappresentanza ad alcuno soltanto dei soci o che limitano i poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi, a meno che si provi che questi ne erano a conoscenza.
Il capitale sociale è una somma in denaro che si versa nella cassa della società; non vi è un minimo di capitale per la costituzione; al posto della somma in denaro il socio può conferire prestazione di attività lavorativa.
Il capitale è fondamentale per la ripartizione degli utili e delle perdite della società; infatti sia gli utili che le perdite vengono ripartiti proporzionalmente al capitale conferito.
Nell'atto costitutivo, a norma dell'art. 2295 c.c. deve essere contenuto: le generalità di ogni socio, la ragione sociale, i dati relativi ai soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società, la sede della società e le eventuali sedi secondarie, l'oggetto sociale, i conferimenti di ciascun socio col valore ad essi attribuito ed il modo di valutazione, le prestazioni a cui sono obbligati i soci d'opera, le norme secondo le quali gli utili debbano essere ripartiti e la quota di ciascun socio agli utili ed alle perdite, la durata della società.
L'amministrazione della società può essere di tipo congiuntivo o disgiuntivo: nel primo caso le operazioni sociali possono compiersi solo col consenso della totalità dei soci amministratori, salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto costitutivo, gli amministratori possono compiere, singolarmente, solo gli atti urgenti al fine di evitare un danno alla società; nel secondo caso l'amministrazione spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all'operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta, sull'opposizione decide la maggioranza dei soci, da calcolarsi sulla base degli utili attribuiti ai singoli soci. Ai sensi dell'art. 2260 c.c. i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato; gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l'adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa.
I creditori sociali, ai sensi dell'art. 2304 c.c. non possono pretendere, anche se la società è in liquidazione, il pagamento dei propri crediti dai singoli soci, se non dopo l'escussione del patrimonio sociale.
Nella Società in accomandita semplice, abbreviata SAS, vi sono due tipi di soci.
Un socio si dice accomandante quando dà l'incarico ai soci accomandatari di amministrare la società di cui fa parte.
Un socio si dice accomandatario quando accetta l'incarico, conferito da un socio accomandante, di amministrare la società di cui fa parte. La S.a.s. è costituita da uno o più soci accomandanti ed uno o più soci accomandatari.
La costituzione della S.A.S. può avvenire per atto pubblico o per scrittura autenticata; vi è, poi, la necessità della iscrizione della stessa presso il Registro delle Imprese, Fino a quando la società non è iscritta nel registro delle imprese i rapporti tra la società e i terzi, ferma restando la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci, sono regolati dalle disposizioni relative alla società semplice.
Tuttavia per le obbligazioni sociali i soci accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota, salvo che abbiano partecipato alle operazioni sociali.
Nella società in accomandita semplice il socio accomandante ha responsabilità limitatamente al capitale conferito, non risponde cioè con il proprio patrimonio, e non può svolgere attività lavorativa nella società. Qualora compisse atti di gestione della società, diventerebbe responsabile con tutto il patrimonio personale, al pari dei soci accomandatari.
L'amministrazione, compete ai soci accomandatari, i soci accomandanti hanno, però, la facoltà di prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori, agire per singoli affari qualora in possesso di speciale procura, esercitare un controllo di legittimità in ordine all'approvazione del bilancio, nei casi previsti dall'atto costitutivo hanno facoltà di dare autorizzazioni o pareri in ordine a determinate operazioni. Nel caso in cui un socio accomandante compia, fuori dai casi appena citati, atti di amministrazione della società assumerà, al pari degli accomandatari, la responsabilità illimitata e solidale.